L’amministratore cessato dall’incarico ha diritto di chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia nei confronti del condominio sia nei confronti di ogni singolo condòmino.
L’obbligazione in capo al condominio e ai condòmini di restituire gli importi anticipati dall’amministratore nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui l’anticipazione è avvenuta e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore.
È questo il principio affermato dalla I Sezione civile del Tribunale di Torino con la sentenza n. 544 del 29 gennaio 2016, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di un amministratore di condominio il quale aveva citato il condominio precedentemente gestito, in persona del nuovo amministratore, affermando di avere pagato con disponibilità proprie alcuni debiti del condominio e chiedendo la condanna del medesimo alla rifusione di quanto anticipato.
Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda dell’amministratore, affermando che ai rapporti tra amministratore e condominio e singoli condòmini è applicabile la disciplina del mandato, la quale prevede, all’articolo 1720, primo comma, del Codice civile, che «il mandante (in questo caso il condominio ed i singoli condòmini) deve rimborsare al mandatario (l’amministratore) le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte».
Il giudice, inoltre, ha precisato che l’obbligazione restitutoria non si estingue a seguito della cessazione dell’incarico, che, infatti, non figura tra le cause di estinzione delle obbligazioni derivanti dal mandato.
Infine, il Tribunale sabaudo ha chiarito che, in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione che prevede, da un lato, che chi agisce per l’adempimento di un obbligazione è tenuto a provare l’esistenza del proprio diritto (il “titolo”) e, dall’altro lato, che spetta alla controparte provare l’eventuale adempimento, l’amministratore di condominio è tenuto a dar prova del diritto alla restituzione delle somme anticipate, e di aver pagato debiti del condominio con denaro proprio.
Quest’ultima statuizione deve rappresentare un campanello d’allarme per tutti gli amministratori. È opportuno che, in caso di anticipazioni, l’amministratore usi sistemi di pagamento tracciati , perché la prova che sarebbe senza dubbio più complessa in caso di pagamento in contanti.
© Riproduzione riservata