Commenti (1)

Bisognerebbe essere più precisi nella interpretazione di questo tipo di CCNL essendo anomalo nella sua gestione e nel rapporto che si può creare fra le parti interpellate (datore di lavoro e lavoratore).
In primis il datore di lavoro essendo un privato, e non una Azienda, non può essere rappresentato da un'associazione datoriale, in secondo luogo nei giorni in cui il datore di lavoro risulti assente per dicissitudini personali, solo se la Colf o la Badante non sia convivente ha diritto alla retribuzione ordinaria, caso contrario, per i lavoratori conviventi la retribuzione corrisposta sarà il compenso sostitutivo convenzionale se tale lavoratrice non ne usufruisca nei periodi di assenza del datore di lavoro (Art. 19).
La compilazione delle buste paga e del Cud diventa poi indispensabile per il buon andamento del rapporto, soprattutto se completate da una scrittura privata di integrazione alla comunicazione Inps iniziale e da fogli presenza mensili.

Rispondi al commento

1