Commissariamento
Il termine commissariamento non è un termine tecnico appartenente alle nozioni del diritto fallimentare. Con esso ci si riferisce, infatti, in generale a un provvedimento mediante il quale i poteri degli organi direttivi di un ente vengono sospesi autoritativamente e il loro esercizio viene affidato a un commissario.
Per questo motivo, in ambito fallimentare il termine viene utilizzato molto spesso per riferirsi alla sottoposizione di società o imprenditori in crisi a procedure concorsuali, nelle quali operi come organo un commissario.
Ciò si verifica in primo luogo nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandissime imprese aperte secondo la legge Marzano, gestite da un commissario straordinario; in secondo luogo, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese disciplinate dalla cosiddetta legge Prodi-bis, in cui a un commissario giudiziale preposto alla prima e preliminare fase può succedere un commissario straordinario incaricato della fase di amministrazione straordinaria vera e propria, sia pure di norma nominato nella stessa persona.
L'utilizzo dell'espressione è giustificato dall'ampiezza dei poteri che, soprattutto nella prima procedura, sono attribuiti ai commissari, che in entrambe le varianti sono di nomina governativa.
Il commissario giudiziale è presente anche nel concordato preventivo; poiché, tuttavia, si tratta di una nomina giudiziaria – provenendo dal tribunale – e stante la spiccata natura privatistica del concordato, l'utilizzo del termine commissariamento in questo contesto è più raro. (Angelo Castagnola)