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Condominio minimo



Si intende per condominio minimo il condominio costituito da soli due condomini.
La distinzione tra piccoli e grandi condomini non è sancita nel Codice civile, ma risulta da un'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza che ne hanno definito il regime giuridico che oscilla tra il condominio o la comunione.
La riduzione a due unità del numero dei partecipanti non comporta il venir meno del condominio medesimo, ma determina solo l'inapplicabilità della disciplina dettata dal Codice civile in tema di costituzione dell'assemblea e di validità delle relative delibere e l'applicazione, invece, della regolamentazione prevista per l'amministrazione della comunione in generale.
Anche nel caso del condominio minimo, le spese necessarie alla conservazione o alla riparazione della cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro condomino della necessità di provvedere a determinati lavori. Il principio anzidetto può essere derogato solo se vi sono ragioni di particolare urgenza ovvero trascuratezza da parte degli altri comproprietari.
Nel caso di condominio minimo non può parlarsi di maggioranza qualificata per le innovazioni.
Nel caso di inerzia dell'organo deliberativo, il tribunale può nominare un amministratore giudiziario ad acta conferendogli mandato a commissionare l'esecuzione di opere manutentive straordinarie e urgenti e munendolo di autonomi poteri perché agisca svincolato dall'assemblea e dai compartecipanti. (Maurizio de Tilla)

 
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