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Enti bilaterali



Sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del contratto collettivo.
Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro. Esprimono una concreta ed efficace forma di collaborazione tra capitale e lavoro, indicativa della tendenza al superamento del modello esasperatamente conflittuale.
Hanno diversi scopi: mutualizzazione di obblighi retributivi (per esempio, mensilità aggiuntive, ferie) per lavoratori che cambiano spesso datore di lavoro (per esempio, nell'edilizia); formazione professionale; sicurezza del lavoro; prestazioni assistenziali.
Da qualche anno la legge ha iniziato a promuovere il ruolo degli enti bilaterali, riconoscendogli compiti relativamente al mercato del lavoro, alla formazione professionale, all'assistenza della volontà delle parti nella stipulazione dei contratti e nella disposizione dei diritti.
Sarebbe opportuno, per fare certezza e ridurre il contenzioso, che il legislatore affidasse agli enti bilaterali: la certificazione della sicurezza del lavoro, con esclusione di qualsiasi responsabilità per il datore di lavoro onesto che si sottoponga al controllo e si conformi alle prescrizioni dell'ente; la gestione degli ammortizzatori sociali, per un effettivo reinserimento dei beneficiari; l'istruttoria e l'eventuale conciliazione in azienda delle doglianze dei lavoratori su demansionamenti, maltrattamenti, mobbing. (Antonio Vallebona)

 
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