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Insider trading



L'espressione è oramai entrata anche nel lessico dei penalisti italiani. Indica il reato di abuso di informazioni privilegiate, ossia lo sfruttamento di notizie non ancora pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, quando tali notizie, se rese pubbliche, avrebbero potuto influire in modo sensibile sul mercato finanziario.
L'illiceità del fatto trae origine dalla circostanza che l'autore di questo reato possiede le informazioni di mercato in ragione di speciali situazioni soggettive, tassativamente elencate dalla legge, come la qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, la partecipazione al capitale dell'emittente o l'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.
Conseguentemente, il reato non può essere commesso da chi abbia conoscenza dell'informazione privilegiata per ragioni diverse, come nell'ipotesi di colui che accede alla notizia price sensitive per caso fortuito, ovvero per rapporti di convivenza, parentela o amicizia con l'insider primario.
La ragione dell'incriminazione è evidente: lo sfruttamento di informazioni non ancora disponibili al pubblico consente all'insider negoziazioni che modificano il fattore di rischio che grava sui rimanenti investitori, alterando sia la posizione di parità degli operatori economici, sia la trasparenza dei mercati mobiliari e la fiducia degli investitori quale condizione di crescita economica.
Per assumere rilevanza penale, l'informazione privilegiata, oltre a non essere pubblica, deve avere un contenuto specifico e circostanziato. Rimane pertanto fuori del raggio di azione della sanzione lo sfruttamento di mere voci prive di riscontro (cosiddetti rumors), in quanto inidonee a prevedere in modo attendibile il prezzo dei titoli.
Quanto alla specifiche condotte penalmente rilevanti, all'insider è fatto divieto di: a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate in suo possesso; b) comunicare ad altri l'informazione privilegiata al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (cosiddetto tipping); c) raccomandare o indurre altre persone, sulla base delle notizie privilegiate in suo possesso, al compimento delle operazioni a lui stesso precluse (cosiddetto tuyautage).
Per rafforzare ulteriormente la tutela del mercato, la normativa vigente attribuisce all'insider trading, oltre all'anzidetta natura di reato, rilevanza di illecito amministrativo.
Poiché la fattispecie resta sostanzialmente immutata, ne consegue la sommatoria di sanzioni penali e amministrative, fatta eccezione per talune ipotesi residuali, nelle quali trova applicazione solamente la sanzione amministrativa, come per esempio nel caso di condotte colpose di cosiddetto tuyautage. (Fausto Giunta)

 
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