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Cosa sono i Contratti di unione solidale (Cus)

di Andrea Carli

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13 luglio 2007

Il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Cesare Salvi, nella giornata di ieri ha presentato il disegno di legge sui Contratti di unione solidale, ovvero Cus. Di seguito le caratteristiche principali del nuovo testo:

La nuova veste.

  • L’unione solidale diventa un vero e proprio contratto, che viene concluso da due persone (che possono anche appartenere allo stesso sesso) allo scopo di organizzare la vita in comune.
  • Non possono stipulare il Cus (Contratto di unione solidale) alcune categorie, quali ad esempio minorenni e persone intedette per infermità di mente.

Cosa serve.

  • Una dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o a un notaio (competente per il comune di competenza di uno dei contraenti). Attenzione: l’atto stipulato dal notaio deve essere trasmesso entro dieci giorni all’ufficio del giudice di pace, competente per territorio, per l’iscrizione a registro.

Come lo si modifica.

  • Entrambi i contraenti devono dichiarare in maniera espressa e congiunta davanti al giudice di pace e al notaio la volontà di modificare il Cus in vigore. L’atto che contiene tutte le modifiche viene unito al contratto originario.

Dove lo si conserva.

  • I Cus vengono trascritti dal cancelliere in un apposito registro presso l’ufficio del giudice di pace competente entro 15 giorni. Il registro riporta anche le variazioni dei Cus.

Gli stranieri.

  • L’extracomunitario regolare che soggiorna in Italia che intende sottoscrivere un Cus deve osservare l’articolo 116, commi primo e terzo

Diritti e doveri.

  • I due contraenti si portano reciproco aiuto e contribuiscono alle necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio matrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Nel contratto possono essere determinati i tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.
  • Salva diversa volontà espressa, le parti dell’unione sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da ciascuno in regione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all’alloggio.

Il regime patrimoniale.
Nel Cus le parti indicano il regime patrimoniale che hanno scelto (comunione o separazione dei beni) per i beni acquistati dopo la stipula del contratto stesso.

  • Dal punto di vista dell’assistenza, le parti contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri che spettano ai parenti di primo grado (anche per le informazioni di carattere sanitario e penitenziario).

L’assistenza.

  • In occasione di malattia o decisioni successive in caso di morte viene previsto che tutte le decisioni che riguardano lo stato di salute o che hanno carattere sanitario (anche quelle che interessano la donazione degli organi) sono adottate dall’altra parte di un’unione solidale. Il testo fa anche presente che, in mancanza di una diversa volontà (che deve essere manifestata per iscritto), tutte le scelte che riguardano il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie vengono adottate dall’altra parte del Cus, sempre che siano assenti ascendenti o discendenti diretti maggiorenni del soggetto interessato.

La successione nella locazione.

  • Se una delle parti del Cus è titolare del contratto di locazione per l’alloggio comune, si applicano in caso di morte le disposizioni dell’articolo 1614 del Codice civile.

Risoluzione del Cus.

  • Il Cus si risolve: per comune accordo delle parti, per decisione unilaterale di uno dei contraenti, per il matrimonio di uno dei contraenti, per la morte di uno dei contraenti.
  • Serve una dichiarazione congiunta delle parti al giudice di pace presso il cui ufficio è registrata la dichiarazione iniziale o al notaio che ha ricevuto la dichiarazione iniziale.
  • La risoluzione del Cus ha effetto dal momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta; dal novantesimo giorno successivo all’invio della dichiarazione unilaterale di risoluzione all’altra parte e al giudice di pace o al notaio competente; dalla data del matrimonio o del decesso di una delle parti.

Diritti successori.

  • Nella successione legittima l’eredità si devolve, nell’ordine, al coniuge, ai discendenti legittimi naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti, alla parte di unione solidale (purché siano passati nove anni dalla registrazione del contratto) e allo Stato.
  • Quando la parte di unione solidale concorre con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle ha diritto a un quarto dell’eredità.
  • Se una parte muore senza lasciare parenti oltre il sesto grado, all’altra parte dell’unione solidale si devolve tutta l’eredità.

La disciplina previdenziale.

  • La legge disciplina i trattamenti da attribuire alla partre superstite dell’unione solidale.
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