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Documenti per il 55% entro il 29 febbraio 2008

di Luca De Stefani

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Mercoledí 12 Settembre 2007

La risoluzione n. 244/E


Possono tirare un sospiro di sollievo i contribuenti che hanno terminato i lavori relativi al risparmio energetico da più di 60 giorni e non hanno ancora inviato all'Enea la documentazione necessaria per poter detrarre il 55% della spesa sostenuta. Questo adempimento, infatti, potrà essere effettuato entro il 29 febbraio 2008. A confermarlo è l'agenzia delle Entrate che, nella risoluzione 11 settembre 2007, n. 244/E ha anche chiarito che i pannelli solari, per poter essere agevolati, devono essere certificati in base alla normativa italiana UNI EN 12975, non essendo rilevanti le certificazioni europee EN 12975 e EN 12976.
L'invio all'Enea
La legge prevede che per poter detrarre da Irpef e Ires il 55% delle spese sostenute per gli interventi sul risparmio energetico sia necessario inviare all'Enea (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) la copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica, oltre che la scheda informativa sugli interventi realizzati (allegato E del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007). La trasmissione va effettuata «entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008». I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono spedire la documentazione non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La risoluzione ha confermato che il termine dei 60 giorni è «da considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, sia possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008».
Certificazione pannelli
I pannelli solari che possono essere agevolati sono solo quelli garantiti per almeno cinque anni e con la «certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975», rilasciata da un laboratorio accreditato (articolo 8, comma 1, lettera c, decreto ministeriale 19 febbraio 2007). Non sono sufficienti le certificazioni europee EN 12975 e EN 12976 effettuate da laboratori autorizzati da Paesi di Unione Europea e Svizzera.
Per i pannelli realizzati in autocostruzione, in alternativa alla garanzia e all'attestato UNI 12975, è possibile produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, oltre che l'attestato di partecipazione a un corso di formazione da parte del beneficiario. È ininfluente il fatto che la curva di rendimento termico sia conforme alla precedente norma UNI 8212-9.
Pannelli e riscaldamento
La risoluzione ha, infine, chiarito che anche in assenza di un impianto di climatizzazione invernale è necessaria la presentazione della certificazione o riqualificazione energetica. Il dubbio sulla necessità di questo documento poteva sorgere nei casi in cui l'investimento dei pannelli solari fosse rivolto alla produzione di acqua calda per le piscine o le strutture sportive, che, spesso, non hanno un impianto di climatizzazione invernale. A differenza degli altri interventi, infatti, per i pannelli solari non è necessario che negli ambienti oggetto dell'intervento vi sia già un impianto di riscaldamento. Il chiarimento vale anche se l'acqua calda è prodotta per usi domestici o industriali e per case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Edifici esistenti
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici «esistenti» (articolo 2, comma 1, Dm 19 febbraio 2007), ma la risoluzione non ha chiarito il momento in cui debba essere effettuata questa verifica (si veda «Il Sole-24 Ore» del 13 giugno 2007). Secondo la circolare 36/E/07, la prova dell'esistenza dell'edificio è data dall'iscrizione in Catasto o dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Ici, se dovuta.
Per individuare il momento rilevante per la detrazione, i privati e i lavoratori autonomi applicano il criterio di cassa (bonifico della spesa agevolata), mentre le imprese quello di competenza (consegna o spedizione per i beni mobili e ultimazione della prestazione per i servizi). Solo in questi due momenti, l'intervento è eseguito, quindi, per i privati e per i lavoratori autonomi, l'edificio deve essere accatastato prima del bonifico, mentre per le imprese l'immobile deve essere esistente, nei termini previsti dalla circolare, prima del momento in cui l'investimento si considera effettuato in base al criterio di competenza.
In attesa di chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, si segnala che la norma potrebbe essere interpretata restrittivamente, richiedendo che l'edificio sia accatastato prima dell'inizio dei lavori ovvero al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore dell'agevolazione.

Autocostruzione con regole su misura

Spese detraibili
La prima questione chiarita dall'agenzia delle Entrate riguarda le certificazioni di qualità che consentono al contribuente di detrarre le spese sostenute per installare i pannelli solari. L'Agenzia precisa che possono accedere all'agevolazione solo i pannelli solari destinati a produrre acqua calda garantiti per almeno cinque anni e con la certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato. Esiste un'alternativa per i pannelli solari realizzati in autocostruzione: possono essere prodotti la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione del beneficiario a un corso di formazione
Pannelli autocostruiti
L'Agenzia chiarisce che per detrarre le spese sostenute per i pannelli realizzati in autocostruzione non è sufficiente il possesso della curva di rendimento termico, anche se conforme alla norma UNI 8212-9
Termine ordinatorio
Per conquistare la detrazione del 55%, i contribuenti devono inviare all'Enea la copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa sugli interventi realizzati entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008. L'Agenzia precisa che i 60 giorni decorrono dal collaudo dei lavori. Non solo. Si tratta di un termine ordinatorio: per fruire dell'agevolazione è sufficiente inviare i documenti all'Enea entro il 29 febbraio 2008
Senza impianto di riscaldamento
L'attestato di certificazione o di riqualificazione energetica (e gli altri documenti) è necessario anche per detrarre le spese di installazione dei pannelli al servizio di edifici esistenti privi dell'impianto di climatizzazione invernale

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