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L'abc del decreto incentivi

di Nicoletta Cottone

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11 febbraio 2009

SONDAGGIO / Sono la soluzione giusta?

Il decreto legge, in vigore dall'11 febbraio 2009, contiene misure per auto, motocicli, mobili ed elettrodomestici. Introdotta la possibilità di spalmare su 5 anni il bonus elettromestici e mobili, concesso solo se abbinato a ristrutturazioni

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Mezzi pubblici più verdi (articolo 1, commi da 11 a 17). Finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi antiparticolato (contro i gas di scarico) sui mezzi del trasporto pubblico diesel di categoria N3 (veicoli commerciali di peso superiore a 12 tonnellate) e M3 (autobus di peso totale a terra superiore a 5 tonnellate e con più di 8 posti) di classe Euro 0, Euro 1 o Euro 2 di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. Si tratta di un finanziamento straordinario di 11 milioni di euro, ai quali, ha spiegato il ministero per lo Sviluppo economico, se ne aggiungeranno 44 recuperati dal maggior gettito Iva. Il finanziamento straordinario sarà ripartito con decreto Ambiente tra le regioni e le province autonome sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla notifica da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al ministero dell'Ambiente di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento. Le modalità di erogazione dei contributi sono regolate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimenti da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. Spetta il 25% delle spese sostenute per l'acquisto e, comunque, in misura non superiore a mille euro a dispositivo. I contributi non sono cumulabili con altri di natura nazionale, regionale o locale previsti per l'installazione di dispositivi di abbattimento delle emissioni di articolato dei gas di scarico.

Rottamazione auto (articolo 1, commi 1, 6 e 8). Si prevede un contributo di 1.500 euro a fronte della rottamazione di auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolate fino al 31 dicembre 1999, a patto che si acquisti una vettura Euro 4 o Euro 5 (con emissioni massime 140 grammi di Co2 per chilometro per i veicoli benzina e massimo 130 grammi di Co2 per chilometro per i diesel). Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Rottamazione autocarri e autocaravan (articolo 1, commi 2, 6 e 8). Per autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri leggeri entro le 3,5 tonnellate, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e autocaravan contributo di 2.500 euro per l'acquisto di veicoli nuovi Euro 4 ed Euro 5 a fronte della contestuale rottamazione di veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolati prima del 31 dicembre 1999. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Rottamazione veicoli commerciali leggeri (articolo 1, commi 4, 6 e 8). Innalzamento a 4mila euro dell'incentivo previsto dalla legge 296/2006 per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia con gas metano. L'incentivo è cumulabile a quello per la rottamazione previsto dall'articolo 1, comma 2 di 2.500 euro). Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

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11 febbraio 2009
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