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Un piano in più ogni cinque: è la lezione Usa

di Guglielmo Saporito

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8 Marzo 2009

Lo Stato può adottare principi in materia edilizia suggerendo alle Regioni alcune linee di indirizzo.
E sarebbero proprio alcuni indirizzi quelli che lo Stato intende attivare prevedendo la possibilità di ampliare del 20% il volume esistente per le residenze e, per gli edifici produttivi, di ampliare la superficie coperta in uguale proporzione.
Se poi si volessero effettuare adeguamenti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici o di sicurezza, si prevede la possibile demolizione e ricostruzione con un aumento del 30% (di volume o superfici, a seconda se residenze o attività produttive) e del 35% nel caso si utilizzino tecniche di bioedilizia ed energie rinnovabili.
In pratica, per tutte le zone non vincolate (esclusi quindi i centri storici e le zone di pregio ambientale) si potrebbe realizzare un piano in più su ogni edificio di cinque piani, mentre per adeguamenti a standard (per adesso energetici, tecnologici, impiantistici) si applicherebbe una "super Dia" (dichiarazione di inizio attività) accollando ai progettisti l'intera responsabilità della demolizione e nuova costruzione con ampliamento.
Norme di questo tipo sono allo studio anche negli Stati Uniti per adeguamenti energetici (si veda Nova-Il Sole 24 Ore del 5 marzo) e sembrano in sintonia con la legge statale 115/08 e il Dpr approvato il 6 marzo 2009 (nel settore energetico), nonché con il decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (in materia di impianti).
Non vi è invece traccia di altri tipi di standard da raggiungere, e in particolare sarebbero tutti da inventare i requisiti «qualitativi ed architettonici» che potrebbero motivare una demolizione integrale con successivo premio del 30% di ulteriore volume o superficie produttiva.
Una tappa precedente l'attuale semplificazione si trova nell'articolo 5 della legge 443/2001 – che ha introdotto la "super Dia", responsabilizzato i progettisti e azzerato gli incrementi di volumetria necessari per l'adeguamento antisismico – e nell'articolo 11 del decreto legislativo 115/08 che prevede un'elasticità fino a 30 centimetri per distanze ed altezze qualora, attraverso lavori edili di riqualificazione, si ottenga un miglioramento delle prestazioni energetiche.
Poiché tuttavia la materia urbanistica è di competenza regionale, e i premi di volumetria sarebbero dirompenti sulla pianificazione locale, è opportuno ricordare che le Regioni non hanno tollerato invasioni di campo da parte del legislatore statale, nemmeno quando si discuteva di limitati incrementi di patrimonio edilizio a seguito di condono (leggi 326/2003 e 191/2004, per interventi eseguiti entro il marzo 2003).
Gli incentivi che lo Stato medita di varare non riguardano comunque luoghi vincolati sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale, né quelle zone che i Comuni possono individuare come sature o di pregio ambientale.
In controluce si intravede un'ipotesi di sanatoria degli abusi che possano avere un alibi impiantistico o energetico, oppure per le irregolarità inferiori al 30% del volume esistente, che sembrerebbero peccati veniali e non rischiano la demolizione.

8 Marzo 2009
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