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Commissione massimo scoperto

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1 giugno 2009

Il cambio di passo della disciplina…


Riferimenti normativi
La disciplina sulle commissioni di massimo scoperto (Cms) è contenuta nella legge 2/2009 (conversione del Dl 185/2008)

Clausole nulle
Sono nulle le clausole che prevedano Cms quando:
a) il cliente non ha un fido
b) il saldo del c/c è in rosso per meno di 30 giorni consecutivi
c) per la banca è convenuta una remunerazione per la sola messa a disposizione di una linea di credito a prescindere dall' utilizzo
d) per la banca è prevista una remunerazione a prescindere dalla durata dell'utilizzo dei fondi

L'eccezione
Possono essere previste commissioni di massimo scoperto se ricorrono le seguenti condizioni:
a) sono approvate per iscritto (con patto non rinnovabile tacitamente)
b) il tasso debitore è riferito per le somme effettivamente utilizzate
c) il tasso debitore è proporzionale all'importo e alla durata del fido
d) il cliente ha diritto di recesso unilaterale

Vecchi rapporti
Le banche avevano 150 giorni (fine giugno 2009) per adeguare i vecchi rapporti alla nuova normativa.
Il cliente può eventualmente chiedere il rimborso degli interessi illegittimamente applicati negli ultimi 10 anni


..fa riscrivere le clausole degli istituti


1) Il balzello s'inventa altre definizioni
Commissione scoperto di conto, corrispettivo sull'accordato, indennità per sconfinamento: nelle lettere che le banche stanno inviando ai loro clienti per adeguare i vecchi contratti, spesso compaiono questi nomi al posto della vecchia Cms

2) Penalità giornaliera se si sfora senza fido
Il cliente va in rosso senza fido: nel caso si delinei questa situazione, ora le banche per i clienti retail prevedono solitamente una commissione giornaliera d'importo prefissato, commisurata all'ammontare dello sconfinamento

3) Oneroso l'affidato anche se non si supera
Un altro caso previsto è quello del cliente che chiede il fido e non lo supera: alcune banche prevedono una commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione del fido che sostituisce le commissioni prima applicate; altre non prevedono tale commissione e la remunerazione deriva solamente dal tasso di interesse applicato sugli importi effettivamente utilizzati

4) Il conto più salato tocca a chi «sconfina»
Ultima situazione: il cliente chiede il fido e lo supera.
In aggiunta alle eventuali commissioni previste per la concessione del fido, sull'importo che va oltre il limite prestabilito può gravare un tasso di interesse più elevato oppure una commissione giornaliera di importo prefissato e commisurata all'ammontare dello sconfinamento

1 giugno 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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