Imprese che possono richiedere la sospensione per un anno della quota capitale delle rate di mutuo o del leasing (e per l'allungamento della durata dell'anticipazione su crediti) - istruzioni Abi.
Se sono un'impresa che rispetta i seguenti parametri:
1. Se "rispetto il parametro della dimensione"
Cioè se sono una impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro)
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2. Se ho adeguate prospettive economiche e posso provare la continuità aziendale
3. Se, -ero "in bonis" con la mia banca alla data del 30 settembre 2008, cioè non avevo esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate
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-alla data di presentazione della domanda, non ho posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso
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4. se ho le rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda, allora posso fare la domanda alla mia banca.
Se sono un'impresa che rispetta questi parametri e la mia banca aderisce all'Accordo comune, - la banca avvia l'iter di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.
E quindi, ci sono diverse possibilità:
a) se l'impresa alla data della presentazione della domanda è ancora classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
oppure
b) se nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa non ha posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale.
Ovviamente l'ammissione alla sospensione diviene particolarmente complessa nel caso in cui la posizione è "in incaglio", dato che questa condizione dell'affidamento non è ricomprendibile tra le posizioni "in bonis".