Alla fine, è saltata la "mini" sanatoria per circa 100 presidi siciliani vincitori di un contestato corso-concorso del 2004, annullato, nei giorni scorsi, dalla magistratura amministrativa. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge "correttivo" 27 novembre 2009, n. 170, che ha cancellato la disposizione "incriminata", contenuta nella legge "salva precari", entrata in vigore il 25 novembre. La norma, che, ora, è stata definitivamente abrogata, prevedeva una sorta di "condono" per quei presidi, da 5 anni ormai assunti in servizio, nonostante la relativa procedura concorsuale fosse stata dichiarata illegittima perché in contrasto con le nuove norme sul reclutamento dei dirigenti scolastici, introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 140/2008. Il nuovo provvedimento, di un solo articolo, annulla, anche, tutti gli effetti della norma entrata in vigore appena 3 giorni fa.
Il testo del salva-precari, blindato al Senato, tanto che per correggere la norma sui presidi è stato necessario un nuovo decreto legge, contiene la norma che congela le graduatorie a esaurimento e una sorta di priorità per l'assegnazione delle supplenze ai professori rimasti a casa dal 1° settembre a causa dei tagli. Sì anche alla convocazione on line, tramite posta certificata, dei supplenti. Nel decreto c'è anche una stretta sulle certificazioni di invalidità. Ecco voce per voce, in ordine alfabetico, una guida rapida per consultare tutte le novità per la scuola contenute nella nuova legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre scorso.
Aggiornamento graduatorie (articolo 1, commi da 4-ter a 4-quinquies).
Passa la norma che "congela" le graduatorie a esaurimento, rendendo, di fatto, inapplicabile, almeno per quest'anno, l'ordinanza con cui il 9 ottobre il Tar Lazio aveva disposto a Viale Trastevere di spostare entro 30 giorni gli aspiranti docenti dalla coda alla posizione a "pettine". La nuova disposizione consente, infatti, ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento di tali graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti, anche, nelle graduatorie di altre provincie dopo l'ultima posizione di terza fascia nelle graduatorie medesime. Si chiarisce, poi, che, dal 2011, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta (sempre in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2007-2008, 2008-2009) in altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria. Diventa, poi, impossibile modificare la scelta già precedentemente effettuata, in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione a una o più specifiche graduatorie. E, dopo un lungo tira e molla in aula, arriva l'esclusione di tutto il personale docente di ruolo dalle graduatorie: a decorrere dal 2010-2011, spiega la norma, chi è stato già assunto dall'amministrazione a tempo indeterminato non avrà più diritto a rimanere in lista di attesa.
Anagrafe studenti (articolo 1-quater).
Che conterrà anche i dati relativi alla valutazione dei ragazzi. Oltre che, dati sensibili e giudiziari, e tutte le informazioni utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.
Certificati di invalidità (articolo 1, commi da 4-octies a 4-undecies).
Arriva una stretta sulle certificazioni di invalidità, che, secondo gli ultimi dati diffusi nei giorni scorsi dal ministro "antifannulloni" Renato Brunetta scontano troppi abusi. Le nuove norme impongono a tutti, insegnanti, personale Ata e dirigenti scolastici, di inviare all'autorità scolastica la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici. Le autorità scolastiche, poi, possono richiedere ulteriori accertamenti sugli invalidi, in caso di domanda di trasferimento in un'altra provincia, da svolgere in una Asl diversa da quella che ha esaminato la documentazione. La Asl dovrà essere individuata sul criterio della minore distanza dal luogo di residenza dell'invalido.
Contratti di disponibilità (articolo 1, comma 2 e commi 4-terdecies, 4-quaterdecies e 4-sexiesdecies).
A professori e bidelli precari, rimasti a casa dal 1° settembre scorso per via dei tagli, è riconosciuta una sorta di priorità per le assegnazione delle supplenze per assenza temporanea dei titolari. Tale possibilità è, ora, riconosciuta, anche, a tutti coloro che hanno lavorato grazie alle graduatorie d'istituto. In questo caso, il "requisito minimo" diventa, in pratica, l'aver svolto semplicemente "supplenze temporanee di almeno 180 giorni". Sono esclusi dai questi benefici: chi è stato collocato a riposo o chi ha firmato un contratto a tempo indeterminato. Ci saranno delle liste ad hoc e l'Inps dovrà monitorare la corretta fruizione dei benefici. L'intera operazione non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per l'Erario.
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