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L'Abc del decreto sui precari della scuola

di Claudio Tucci

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28 novembre 2009
Studio Uil: quest'anno spesi 638mila euro in ricorsi

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Convocazione supplenti on line (articolo 1, comma 1-bis).
Per risparmiare tempo e soldi, si consente la notifica degli atti di convocazione dei supplenti anche attraverso la casella di posta elettronica certificata (la cosiddetta Pec).

Entrata in vigore (articolo 2).
Le nuove norme sono entrate in vigore il 25 novembre scorso.

Libri di testo (articolo 1-ter).
Si prevede che i libri di testo possono essere cambiati solo a seguito di modifica degli ordinamenti scolastici o se si passa agli e-books.

Nomina personale docente (articolo 1, comma 4-bis).
Per l'anno scolastico 2010-2011, il termine per procedere alle operazioni di nomina del personale docente è prorogato di un mese: dal 31 luglio, al 31 agosto.

Privatisti (articolo 1-quinquies).
Dopo anni di polemiche e discussioni, passa la norma che impone un esame preliminare ai candidati esterni agli esami di maturità.

Progetti con le Regioni (articolo 1, comma 3).
I precari possono, poi, essere impegnati in progetti ad hoc finanziati dalle Regioni per potenziare l'offerta formativa o adempiere l'obbligo dell'istruzione. Tali progetti sono concordati con l'amministrazione scolastica e possono durare da 3 a 8 mesi. E' prevista, anche, una sorta di indennità di partecipazione da liquidare agli interessati, a valere sulle risorse mese in campo dalle Regioni.

Razionalizzazione risorse (articolo 1-bis).
Si stabilisce che i soldi destinati per i progetti nazionali e regionali in materia di autonomia scolastica, non spesi dalle scuole nell'ultimo triennio, tornano allo Stato per essere utilizzati per le spese di funzionamento degli istituti. Tale previsione si applica, anche, a tutte le somme riscosse dalle scuole al 31 dicembre 2009. A decorrere, poi, dall'esercizio finanziario 2010, le risorse per gli interventi formativi possono essere utilizzate, anche, per il sostegno al processo di riforma delle superiori, per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché per le innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.

Riconoscimento punteggi (articolo 1, comma 4).
Sia ai titolari dei contratti di disponibilità che ai precari utilizzati nei progetti regionali è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini, però, dell'attribuzione del punteggio (12 punti) nelle graduatorie a esaurimento.

Sanatorie (articolo 1, commi 4-sexies e 4-septies e comma 4-duodecies).
Nel decreto salva precari entrano, anche, norme omnibus che sanano situazioni pregresse "traballanti". In primo luogo, si stabilisce la validità dell'abilitazione all'insegnamento e del diploma di specializzazione per il sostegno dei docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto Istruzione del 9 febbraio 2005, n. 21, avendo maturato i prescritti 360 giorni di servizio alla data di scadenza delle domande, e non di approvazione della legge 143/04. Tali insegnanti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento. Si prevede, inoltre, che i docenti ammessi con riserva, in quanto già di ruolo, ai corsi abilitanti indetti con i decreti Istruzione 9 febbraio 2005, n. 21 e 18 novembre 2005, n. 85, possono avvalersi del titolo ai fini della mobilità professionale. La conoscenza della lingua tedesca diventa fondamentale per insegnare nella provincia di Bolzano. Salta invece la mini sanatoria per i presidi siciliani. Grazie a un decreto approvato in fretta e furia dal Governo (e pubblicato in Gazzetta lo scorso 27 novembre) si cancella la norma che prevedeva che l'annullamento degli atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 140/2008, non andasse a incidere sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio.

Tempo indeterminato (articolo 1, comma 1).
Grazie a un accordo bipartisan, si ribalta l'originaria formulazione della norma che precludeva ai precari, contrattisti a termine, sia stabilizzazione che gli scatti di anzianità. Ora, invece, si ammette la possibilità che i cosiddetti "contratti di disponibilità" possano trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Solo, però, precisa il testo di legge, nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e delle graduatorie a esaurimento introdotte dalla Finanziaria per il 2007.

28 novembre 2009
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