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Nuove regole per la televisione

di Marco Mele

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31 MARZO 2010

Una vera e propria "piccola riforma" del sistema televisivo. È quella che interviene con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo che recepisce nel nostro paese - in ritardo rispetto al termine del 19 dicembre 2009 - la direttiva Ue numero 65 del 2007, sui servizi di media audiovisivi. Direttiva che ha rinnovato la "vecchia" direttiva Tv senza frontiere, adottata nel 1989 e modificata una prima volta nel 1997. Il testo comunitario adotta il principio della neutralità tecnologica, in uno scenario che vede i contenuti digitali irrompere su qualsiasi piattaforma distributiva. I servizi audiovisivi sono, in altre parole, regolati a prescindere dal mezzo utilizzato come invece avveniva in passato.

I nuovi servizi media sono poi divisi in lineari, come le trasmissioni televisive, dove vi è ricezione passiva di un palinsesto e servizi non lineari, in cui è il telespettatore a scegliere il contenuto e il tempo in cui fruirlo sulla base del menu offerto da un fornitore di servizi.
I servizi non lineari devono rispettare, come quelli lineari, le regole del paese europeo dove sono stabilite, com'era già previsto dalla precedente direttiva Tv senza frontiere. Il decreto legislativo, il cui schema ha accolto in molte parti i pareri espressi dalle commissioni competenti di Camera e Senato, anche grazie al ruolo di stimolo e d'indirizzo dell'Agcom e del suo presidente Corrado Calabrò, modifica l'attuale Testo Unico sulla radiotelevisione. Quest'ultimo diventa il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

Un punto chiave nell'applicazione della Direttiva è quello sulla responsabilità editoriale del fornitore di servizi media audiovisivi, anche di un catalogo di contenuti non lineari a richiesta. È uno dei punti più dibattuti, perchè la definizione del fornitore di servizi include non solo le trasmissioni televisive analogiche e digitali, ma anche modalità di offerta audiovisiva sul Web, come il live streaming, la trasmissione continua in diretta e il webcasting. Ogni fornitore che deve ottenere l'autorizzazione generale per poter stare sul mercato, presentando una dichiarazione d'inizio attività.

La Direttiva ha escluso dai servizi media audiovisivi, tra gli altri, i motori di ricerca, i giochi in linea, la posta elettronica e i siti Internet nei quali il contenuto audiovisivo è incidentale od occasionale. Sono esclusi dall'ambito della Direttiva anche i contenuti prodotti dagli utenti. Qui si pone il problema della responsabilità editoriale degli Internet service provider (Isp) rispetto a contenuti che violino, ad esempio, il diritto di proprietà intellettuale. Alcune sentenze in Italia tendono a negare agli Isp la non responsabilità sancita dalla direttiva sul commercio elettronico a favore di chi si limiti ad "ospitare" contenuti realizzati da utenti.

Novità non mancano anche sul fronte della comunicazione commerciale. Le relative norme si applicano anche ai servizi non lineari e coinvolgono l'intera gamma dei messaggi commerciali: dagli spot alla televendite, dalle sponsorizzazioni sino all'inserimento dei prodotti, il cosiddetto product placement. Quest'ultimo è una delle maggiori novità portate dal provvedimento. Sinora, una serie di norme vietava l'inserimento di marchi e prodotti all'interno dei contenuti televisivi, se non distinta da essi, in quanto pubblicità. Caratteristica del product placement, invece, è proprio l'essere inserita nell'intreccio narrativo del programma.

Quanto agli indici di affollamento, è stata eliminata la norma che prevedeva un intervallo minimo di venti minuti tra i blocchi di spot. Nei film si può fare una sola interruzione ogni trenta minuti (e non più quarantacinque). Il decreto italiano, unico in Europa, introduce un limite di affollamento differenziato per la pay tv, confermando gli attuali limiti per la Rai e per le tv private nazionali in chiaro. Le quote di programmazione e d'investimento nell'audiovisivo europeo per i servizi lineari e non, estese anche alla pay tv, sono state sostanzialmente ripristinate, rispetto al testo originario approvato dal Governo che le ridimensionava pesantemente (la quota a favore dei produttori indipendenti c'è per gli investimenti, ma non per la programmazione). Sui diritti residuali, l'Autorità dovrà varare un Regolamento per limitarne l'utilizzo da parte dei grandi "fornitori" «in misura proporzionale» alla partecipazione finanziaria da parte dei produttori indipendenti.

Svolta per il settore

31 MARZO 2010
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