Giovanni Negri
MILANO
Telecom Italia non può essere considerata responsabile per non avere impedito lo scarico di film pirata avvenuto attraverso connessioni fornite dalla società. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Roma, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale con ordinanza del 15 aprile, chiamato in causa dal ricorso di Fapav (Federazione antipirateria audiovisiva) che chiedeva il blocco da parte di Telecom dell'accesso ai siti usati per la riproduzione illecita dei film. La richiesta della federazione che tutela il diritto d'autore era nata dal fatto che, tra settembre 2008 e marzo 2009, per sole nove pellicole si erano avuti oltre 2,2 milioni di accessi illeciti, la maggior parte attraverso connessioni Telecom.
L'ordinanza precisa che, a confutazione di quanto sostenuto da Fapav, Telecom non aveva alcun obbligo di sospendere il servizio di accesso ai siti per essere stata informata di fatti o circostanze che rendevano evidente l'illiceità dell'attività in corso. Si tratta, infatti, di una previsione che è «applicabile solo al prestatore dei servizi di hosting, ossia di memorizzazione permanente di informazioni, consistente nella messa a disposizione di una parte delle risorse di spazio e di memoria digitale contenute all'interno di un server al fine di rendere visibile su internet materiale informativo del destinatario del servizio, mentre Telecom fornisce solamente il servizio di connessione, come è pacifico».
In presenza della sola diffida presentata da Fapav, Telecom non solo, osserva il giudice, non avrebbe dovuto, ma nemmeno potuto interrompere il servizio «non essendo responsabile delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ed essendo obbligata contrattualmente alla prestazione».
L'unico obbligo di cui fare carico all'azienda, che non ha comunque ricevuto richiesta di informazioni dalla magistratura, è relativo all'obbligo di informare senza esitazione l'autorità giudiziaria. Solo se nell'ambito delle attività di accertamento delle violazioni descritte nella diffida di Fapav l'autorità giudiziaria chieda a Telecom informazioni ulteriori o la solleciti a interrompere il servizio di accesso ai siti implicati nelle violazioni, Telecom sarà tenuta a fornire informazioni ulteriori o a sospendere il servizio di accesso ai siti, e sarà ulteriormente responsabile verso i titolari dei diritti lesi in caso di mancata risposta a questi ordini.
In pratica, l'azienda dovrà comunicare alla Procura e al ministero delle Comunicazioni tutte le informazioni ricevute da Fapav e, in più, i dati in possesso di Telecom Italia, diversi dai dati identificativi dei destinatari del servizio, che possano eventualmente essere utili a integrare le notizie contenute nella diffida.
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