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L'immobile comunale si può usucapire

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Lunedí 19 Aprile 2010

Remo Bresciani
I beni immobili inseriti dal Comune nel patrimonio indisponibile possono comunque essere usucapiti dai privati se non sono effettivamente destinati al servizio indicato. Non è sufficiente, infatti, la sola determinazione dell'ente locale per imprimere al bene il carattere di indisponibilità. A chiarirlo la sezione II civile della Cassazione con la sentenza 7059/2010 (disponibile anche su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) che ha respinto il ricorso di un comune siciliano nei confronti di un cittadino.
L'iter processuale
L'ente locale ha convenuto in giudizio l'uomo per sentirlo condannare al rilascio di un piccolo appartamento di proprietà comunale occupato dal convenuto senza alcun titolo, al risarcimento del danno e al rimborso delle spese processuali.
L'occupante, a sua volta, si è costituito in giudizio chiedendo non solo il rigetto della domanda del comune, ma in via riconvenzionale, che fosse dichiarato che lui era divenuto proprietario del piccolo appartamento per averlo acquistato per usucapione.
Il tribunale ha accolto la domanda dell'ente locale ritenendo che l'immobile facesse parte del patrimonio indisponibile del comune. Le cose sono cambiate in appello. Secondo il collegio, infatti, l'appartamento non rientrava nel patrimonio indisponibile dal momento che, ai fini dell'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province o dei Comuni per essere destinato a servizio pubblico, era necessaria un'effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la sola volontà dell'ente locale di imprimere all'immobile quella caratteristica. Il fabbricato rivendicato, peraltro, era costituito da una piccolissima casa per abitazione posta nel centro storico del paese del tutto priva dei caratteri strutturali necessari a essere destinata al preteso servizio sanitario. L'immobile, infatti, non era mai stato adibito a quella funzione neanche quando era appartenuto a un ospedale. In seguito poi i beni già destinati a servizio igienico sanitario erano passati alle Usl con vincolo di destinazione, tranne quelli, come l'immobile in questione, che si doveva considerare escluso.
La Corte d'appello ha quindi accolto la domanda di usucapione, essendo stata fornita dall'occupante la prova di un possesso esercitato come proprietario fin dagli anni sessanta.
La questione si è spostata in Cassazione. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'immobile per le sue caratteristiche non aveva mai fatto parte del patrimonio indisponibile dell'ente locale in quanto non idoneo né mai adibito al servizio igienico sanitario.
Il riferimento normativo
Nel caso in esame peraltro la legge n. 833/1978 non avrebbe potuto giovare al Comune dal momento che la normativa si è limitata a prevedere il trasferimento al patrimonio del Comune dei beni e delle attrezzature già appartenenti agli enti ospedalieri con vincolo di destinazione per quelli adibiti a servizio igienico sanitario. Quindi, in mancanza di un'espressa previsione, si deve escludere che la norma abbia «inteso attribuire al patrimonio del comune tutti i beni già appartenenti ai predetti enti indipendentemente dalla loro effettiva destinazione pregressa in assenza di qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle Usl». Né si può invocare la legge regionale n. 87 del 1980 dato che si è limitata ad attuare quanto indicato nella precedente legge dello Stato.
Lo stato dell'edificio
Quanto alla fatiscenza dell'immobile, i giudici hanno affermato che l'occupante aveva posseduto e utilizzato fin dall'inizio l'immobile effettuando lavori nel bagno e in cucina. Poi il bene era stato abbandonato ma questa circostanza, spiega la Corte, si deve considerare irrilevante una volta dimostrato il decorso del termine utile per l'usucapione. La parte infatti aveva continuato a mantenerne il possesso come dimostra la replica alla richiesta di rilascio in cui l'uomo ha dichiarato di voler continuare a esercitare il possesso anche se abitava da un'altra parte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
www.ilsole24ore.com/norme
Il testo della sentenza

La pronuncia



- Cassazione, sezione II civile, sentenza 7059/2010



(...) essendosi la legge n. 833 del 1978, articolo 66, comma 2, lettera b) limitata a prevedere il trasferimento al patrimonio del Comune, in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle Usl, dei beni e delle attrezzature già appartenenti agli enti ospedalieri, deve escludersi che - in mancanza di una espressa previsione - la norma abbia inteso attribuire al patrimonio del Comune tutti i beni già appartenenti ai predetti enti indipendentemente dalla loro effettiva destinazione pregressa e in assenza di qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle Usl dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (...)

Lunedí 19 Aprile 2010
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