Capita che su una ricevuta per visita specialistica non ci sia l'imposta di bollo. Che cosa succede in questi casi? La detrazione Irpef è in ogni caso riconosciuta in quanto l'imposta di bollo è solo un onere accessorio; tuttavia il mancato pagamento comporta una sanzione.
L'agenzia delle Entrate ha affrontato la questione con la risoluzione 444/E del 18 novembre 2008. Professionista e cliente restano responsabili del pagamento del tributo e della sanzione qualora nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di formazione (dal professionista, obbligato principale), né in un momento successivo (il cliente che riceve fattura senza bollo, in base all'articolo 22 del Dpr 642/1972, dovrebbe entro 15 giorni dalla data del ricevimento, presentare l'atto all'ufficio locale delle entrate e provvedere alla sua regolarizzazione con il pagamento della sola imposta).
Che l'imposta di bollo sia stata assolta in sede di regolarizzazione dal cliente o che sia stata esplicitamente addebitata al cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta, essa – secondo le Entrate – può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell'onere che dà diritto alla detrazione in base all'articolo 15 del Dpr 917/1986. Al di fuori delle due ipotesi menzionate, il cliente non è legittimato a includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali il testo Unico delle imposte sui redditi consente la detrazione del 19% (al netto della franchigia di 129,11 euro).
© RIPRODUZIONE RISERVATA