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I consigli dell'associazione dei consumatori Adusbef

di Maximilian Cellino

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29 settembre 2007

«Se avete bisogno di un prestito non fatevi prendere dalla fretta: portate a casa i moduli che vi consegnano e leggeteli attentamente, magari facendovi aiutare da qualcuno in grado di spiegarvi a cosa andate esattamente incontro quando lo sottoscrivete». Claudia Manfrè, delegata dell'associazione dei consumatori Adusbef per Milano e la Lombardia, non ha dubbi: l'attenzione è la prima arma a disposizione del consumatore contro i comportamenti poco trasparenti di banche e finanziarie.

Quali sono, avvocato, gli inconvenienti più comuni in cui si può incorrere stipulando un mutuo o un prestito?
Bisogna stare in genere attenti a tutte quelle clausole che non sono essenziali o richieste dalla legge, ma che fanno comunque parte dell'offerta commerciale e non entrano nella disponibilità del privato.

Il tasso di interesse, dunque, non è tutto.
Assolutamente no: ci sono anzitutto i costi di istruttoria per la pratica che, se hanno una ragione d'essere sui mutui immobiliari, sono più difficili da motivare quando si sta stipulando il classico prestito al consumo di poche migliaia di euro. Abbiamo ricevuto segnalazioni di casi eclatanti, con finanziarie ben note al pubblico che hanno applicato spese accessorie anche di 3mila euro su un prestito da 10mila euro.

Ma non è obbligatorio indicare il Taeg, il tasso effettivo effettivo globale del prestito?
Certo, spesso però tutte queste informazioni non sono indicate in modo sufficientemente chiaro, anche la grafica è impegnativa per chi non è addetto ai lavori. Insomma, sono documenti scritti apposta per essere letti con difficoltà.

Altre clausole alle quali si deve prestare attenzione?
Di sicuro conviene stare alla larga da chi chiede di stipulare una polizza assicurativa, che non è prevista da alcuna legge e si traduce soltanto in un costo supplementare. Poi bisogna fare attenzione alle penali previste in caso di estinzione anticipata.

Ma il decreto Bersani non le aveva abolite?
Sì, ma soltanto per i mutui. Per il classico prestito al consumo la norma non vale.

E una volta che ha firmato, cosa può fare il risparmiatore?
Può comunque recedere senza una particolare motivazione entro un termine ristretto, in genere una settimana, 10 o 15 giorni, dipende dal tipo di contratto. La decisione va però notificata tramite raccomandata alla sede legale della società che ha concesso il prestito.

E se scadono i termini?
La situazione si fa più difficile: bisogna rivolgersi a un legale, intentare causa e ottenere la pronuncia di un giudice che riconosca la presenza di una clausola vessatoria per il consumatore. Altrimenti si può tentare di procedere in via stragiudiziale, accordandosi con la finanziaria o la banca.

È davvero possibile trattare con la società?
Non è facile, anche perché le finanziarie contano sul fatto che nella maggior parte dei casi il debitore non va fino in fondo alla causa. Ma nel momento in cui arriva l'atto di citazione, l'atteggiamento cambia radicalmente e diviene più disponibile.


WEBGUIDE – I siti delle associazioni dei consumatori


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