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La stretta del Fisco sulle agevolazioni

di Benedetto Santacroce

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18 Maggio 2008

Gli incentivi fiscali che sono direttamente legati ai redditi di lavoro dipendente costituiscono un punto ancora importante nella definizione della struttura retributiva dei redditi di manager e dirigenti. A dire il vero, gli interventi normativi nazionali degli ultimi anni hanno già notevolmente ridotto gli specifici vantaggi e risulta sempre più difficile raggiungere, almeno per le forme di remunerazione più elevate, dei livelli di efficienza fiscale basati su tassazione ridotta dei singoli elementi retributivi.
Ciononostante verifichiamo, proprio partendo da quelle che sono le più frequenti strutture retributive, quali sono quegli elementi di remunerazione che, in base alla vigente normativa fiscale, possono essere attribuiti al dipendente con una ridotta o, addirittura, con una inesistente tassazione.
Forme di partecipazione societaria: stock option. Le imprese utilizzano per acquisire determinate professionalità ovvero per fidelizzare il dipendente diversi strumenti partecipativi (piani azionari, prestiti obbligazionari acquisizione di quote del capitale attraverso erogazione di prestiti). Tutti strumenti più o meno fiscalmente incentivati. Nei pacchetti retributivi esistenti sul mercato il più diffuso è sicuramente l'attribuzione al dipendente di azioni o di opzioni che consentiranno allo stesso di essere parte attiva nella vita stessa dell'impresa. Sul piano fiscale il legislatore ha da sempre cercato di agevolare la specifica remunerazione attribuendo una tassazione agevolata alla attribuzione al dipendente di stock option. In particolare, l'art. 51, 2 comma lett. g bis del Tuir prevede che non concorre ala formazione del reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'acquisto delle azioni. In pratica su tale differenza non si applica l'aliquota marginale (ad esempio il 43%) ma l'aliquota prevista per il capital gain (12,50%). L'agevolazione che è particolarmente consistente opera, però, a determinate condizioni, condizioni che sono divenute particolarmente onerose dal 2006 in avanti. Si pensi solo al fatto che per fruire delle agevolazioni è necessario che passi un primo triennio di vesting tra l'offerta delle opzioni e l'esercizio delle stesse e un successivo quinquennio in cui il dipendente deve mantenere il possesso di un numero di azioni almeno pari alla predetta differenza.
Attribuzione di beni in uso. Tre voci tipiche delle retribuzioni correnti sono costituite dall'attribuzione di auto, cellulari e alloggi in uso ai dipendenti. Sul piano fiscale, per quanto riguarda auto e alloggi esiste un meccanismo di tassazione forfettizzato particolarmente vantaggioso. Per l'auto la tassazione avviene in luogo del valore normale del bene, nella misura del 30% delle tariffe Aci parametrate a 15mila chilometri. Per gli alloggi la tassazione in capo al dipendente si limita alla rendita catastale aumentata delle spese inerenti comprese le utenze non a carico del dipendente. Sempre, in riferimento all'alloggio si segnala che nel caso in cui l'abitazione costituisce sede di rappresentanza obbligatoria la tassazione è pari al 30% della rendita catastale. Per l'uso dei telefoni cellulari la tassazione si limita al solo traffico telefonico personale.
Assunzioni di spese a favore del dipendente o dei famigliari. Sotto questo profilo, le regolamentazioni introdotte dal 1998 in avanti hanno cercato di limitare le agevolazioni fiscali al fine di evitare forme elusive di retribuzione. Restano possibili, però, l'assunzione diretta da parte del datore di lavoro di spese di particolare interesse senza risvolti fiscali per il dipendente. Si pensi alle Borse di studio, all'iscrizione dei figli a scuole o a asili nido o a corsi di aggiornamento a check up medici (art. 51, 2 comma lett. f e f bis del Tuir).
Piani previdenziali. Una voce totalmente detassata è quella dei contributi a forme di previdenza integrativa. In effetti tale elemento è esente dall'imposta progressiva fino all'ammontare annuo di 5.164,57 euro. Tale contributo verrà tassato, generalmente, al momento dell'erogazione della pensione con una aliquota del 15% decrescente dal 15 anno di iscrizione a un fondo pensione fino al 9%. Pagamento di premi assicurativi, contributi a casse e fondi sanitari. Esistono specifiche agevolazioni fiscali per il pagamento da parte delle imprese di polizze ovvero per il versamento a casse assistenziali e fondi sanitari. Si pensi, a esempio, ai contributi versati per l'assistenza sanitaria che non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino a 3.615,20 euro.
Indennità di fine rapporto. In relazione alla cessazione del rapporto di lavoro vengono erogate ai dipendenti diverse forme di indennità, oltre ovviamente al Tfr. Per queste la tassazione avviene in modo separato con un'aliquota media e senza pagamento delle addizionali.

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