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3 Gennaio 2009

Pubblichiamo la disposizione di vigilanza relativa a «Mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai sensi del Dl n. 185/2008» diffusa dalla Banca d'Italia.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», in corso di conversione (d'ora in avanti, il «decreto legge») (1), a partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale (d'ora in avanti, «mutui») sono tenute ad assicurare alla clientela la possibilità di stipulare tali contratti a un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
Alla Banca d'Italia è affidato il compito di dettare disposizioni volte ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
In relazione a ciò, le banche che offrono mutui sono tenute a predisporre, con riferimento al nuovo contratto indicato in premessa e a decorrere dal 1° gennaio 2009, la documentazione di trasparenza in conformità alle vigenti disposizioni in materia (2). Considerata, inoltre, la complessità e la diversificazione delle tipologie di mutuo offerte dalle banche, alle quali si aggiunge ora, obbligatoriamente, quella introdotta dal decreto legge, e al fine di pubblicizzare meglio l'esistenza di quest'ultima nell'ambito del ventaglio delle offerte della banca, si ritiene opportuno che sia fornita alla clientela un'informativa riguardante tutte le tipologie di mutuo offerte dalla banca stessa, che agevoli le scelte del cliente verso prodotti potenzialmente più confacenti alle sue esigenze.
Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2009, le banche che offrono mutui in Italia predispongono – in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto, redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (3) – un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:
a) elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, facendo rinvio ai rispettivi fogli informativi per la pubblicizzazione delle condizioni economiche e contrattuali specificamente riguardanti i prodotti in questione;
b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo di cui al punto a), secondo modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei prodotti in questione, almeno: i) il tasso di interesse (in caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e l'ammontare del tasso al momento della pubblicità, con l'avvertenza che si tratta di un mero esempio) (4); ii) la durata minima e massima del mutuo; iii) le modalità di ammortamento; iv) la periodicità delle rate;
c) è messo a disposizione del cliente nei casi e secondo le modalità previste per i fogli informativi (5);
d) è inviato, in occasione della prima comunicazione periodica utile (e comunque non oltre il 15 aprile 2009), ai clienti che hanno un mutuo in essere con la banca.

(1) Pubblicato sul Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 280 del 29 novembre 2008 - Serie generale.
(2) Titolo VI del Testo unico bancario; sezione IV-bis del titolo III, parte III del Codice del consumo; deliberazione del Cicr 4 marzo 2003; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Capitolo 1.
(3) Si veda nota 2.
(4) I valori possono essere anche riportati nel loro ammontare massimo.
(5) Titolo X, Capitolo 1, Sezione II, paragrafi 3, 4 e 5 delle Istruzioni di vigilanza per le banche. Si veda altresì le precisazioni pubblicate nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del 2005.

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