Oltre che alle banche e agli intermediari finanziari la disciplina si applica in quanto compatibile: a Poste Italiane s.p.a., per le sole attività di bancoposta; agli Istituti emittenti moneta elettronica (IMEL); ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB (ad esempio: Confidi e cambiavalute); ai soggetti che esercitano il credito al consumo nella forma della dilazione di pagamento; ai mediatori creditizi. Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo (Banca d'Italia).