L'introduzione della direttiva europea sui servizi dei pagamento (Psd) recepita ieri dal Consiglio dei ministri porterà significative novità nel sistema bancario. Prima fra tutte l'ingresso sul mercato dei cosiddetti «istituti di pagamento», soggetti non bancari che al fianco dell'attività commerciale potranno offrire servizi di pagamento, ma anche l'introduzione di regole che favoriranno una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali e degli obblighi informativi nei confronti dei clienti e di nuove disposizioni sui tempi di esecuzione dei bonifici.
Su quest'ultimo tema le conseguenze pratiche per banche, imprese e consumatori italiani saranno pressoché immediate. In base agli articoli 20 e 23 del decreto varato dal Governo, la banca del pagatore dovrà accreditare entro la giornata operativa successiva al ricevimento dell'ordine l'importo dell'operazione sul conto della banca del beneficiario. Sarà poi compito di quest'ultima accreditare e mettere effettivamente a disposizione il denaro al cliente sempre nello stesso giorno lavorativo.
In termini pratici, l'adeguamento alla Psd fa coincidere per il beneficiario data di valuta (dalla quale maturano gli interessi sulle somme accreditate) e di disponibilità economica (dalla quale il cliente può disporre delle somme accreditate per effettuare altre operazioni) e riduce entrambe a termini di legge a una sola giornata lavorativa rispetto agli oltre 3 giorni impiegati in media fino a questo momento per simili procedure interbancarie.
Resta però da vedere quali saranno gli effettivi tempi di adeguamento degli istituti di credito a una normativa che comporta comunque uno sforzo non indifferente per la revisione delle procedure contabili interne. Le banche, sotto questo aspetto, avranno qualche giorno di tempo in più, dato che la direttiva entrerà in vigore il lunedì successivo al quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo stesso decreto offre inoltre la possibilità di estendere a 3 giorni i termini massimi di esecuzione (4 giorni per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, anche se quest'ultimo limite non è del tutto in linea con quanto stabilito dalla direttiva stessa) fino al 1° gennaio 2012.
Per operare in deroga occorrerà tuttavia un accordo fra le parti e saranno presumibilmente le banche interessate a inviare un'informativa ai clienti, che da parte loro potranno esercitare senza oneri il diritto di recesso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. A termini di legge, le banche saranno in ogni caso tenute comunicare entro il 30 aprile prossimo ai clienti quali condizioni contrattuali risultino cambiate con le nuove disposizioni.
Il testo approvato ieri interviene inoltre a sanare un precedente conflitto creato dal decreto anticrisi 78/2009, che stabiliva nuove norme a decorrere dal 1° novembre 2009 per i giorni di valuta sui pagamenti. Il testo emendato elimina ogni riferimento ai bonifici (che quindi saranno disciplinati dalla sola direttiva europea) e lascia invece invariate le condizioni per assegni circolari e bancari. Per questi, la data di valuta per il beneficiario non potrà superare rispettivamente 1 e 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre la disponibilità economica non potrà essere superiore rispettivamente a 4 e 5 giorni (4 giorni per tutti a decorrere dal 1° aprile 2010).

 

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