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MULTE, la guida ai ricorsi

di Maurizio Caprino

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28 novembre 2007

Se prendo una multa per eccesso di velocità, quante possibilità ho di evitarla presentando un ricorso? Dipende. Non solo dalle circostanze dell'infrazione, com'è ovvio. Ma anche dalle leggi e dalle rispettive interpretazioni, che specie negli ultimi anni sono cambiate non poco. Questo secolo si è aperto all'insegna del lassismo: le norme erano meno severe rispetto a oggi e molti giudici di pace erano inclini ad annullare verbali che sembravano inattaccabili. Così, nel marzo 2002, la Polizia stradale organizzò a Roma un incontro nazionale di chiarimento con i magistrati. Tra l'estate dello stesso anno e quella del 2003, furono varate leggi per autorizzare i controlli totalmente automatici e il mancato fermo immediato dei trasgressori, che fino ad allora era motivo di tanti ricorsi. Per questo, l'attenzione dei guidatori e dei loro avvocati si è spostata in prevalenza sulla questione della taratura degli apparecchi utilizzati nei controlli. Con risultati positivi fino alla scorsa estate, quando alcune sentenze della Cassazione hanno "chiuso la porta". Ma non è detta l'ultima parola: la Corte è sì autorevole e quindi in grado di influenzare gli altri giudici, ma formalmente le sue sentenze sono valide solo per il fatto che è stato oggetto del singolo ricorso. E infatti è giusto di pochi giorni fa la notizia che la Stradale di Bari ha chiesto un incontro ai giudici di pace locali, che pare accolgano il 95% dei ricorsi che fanno leva sulla taratura. Dallo scorso agosto, infine, i controlli devono essere presegnalati e visibili, quindi se ciò non accade sipuò fare ricorso.
Insomma, la materia è vasta, complessa e sempre in evoluzione. Ecco qualche chiarimento sulle situazioni più frequenti. Infine, ricorderemo in sintesi le procedure da seguire per il ricorso.

Mancato fermo immediato
Di fatto, ormai l'articolo 201 del Codice della strada esclude l'eccesso di velocità dal principio generale secondo cui ogni infrazione va contestata immediatamente al trasgressore, se è possibile. Ma il mancato fermo può essere fatto ancora valere quando il controllo è avvenuto con due pattuglie, se il verbale non specifica che la seconda (quella che si piazza dopo il rilevatore per fermare i trasgressori) era impegnata in altro o comunque aveva un altro valido motivo per non intervenire.

Controlli automatici
La misurazione della velocità con apparecchi non presidiati da agenti è possibile esclusivamente in due casi:
-sulle autostrade e le strade extraurbane principali (le superstrade a doppia carreggiata nei tratti contrassegnati da cartelli uguali a quelli di "inizio autostrada", ma a fondo blu anziché verde) nulla da fare: non c'è alcun obbligo di fermare subito i trasgressori (anche se è comunque lecito farlo e talvolta viene ancora fatto).
-sulle altre strade extraurbane e sulle urbane di scorrimento (i viali cittadini con spartitraffico e limite di 60 o 70 orari),
In ogni caso, ogni apparecchio adibito a questo scopo deve essere sottoposto a taratura annuale.

Taratura
Tecnicamente, è consigliabile tarare i rilevatori di velocità ogni anno, ma ad oggi ciò è richiesto (e nemmeno dal Codice della strada, ma da una circolare ministeriale) solo per gli apparecchi non presidiati da agenti (si veda il punto precedente). Alcuni hanno provato a citare leggi che richiedono la taratura, ma esse si riferiscono a ben altri strumenti e la Cassazione ha recentemente chiarito che non c'entrano con i velocimetri.
Comunque, anche da un punto di vista tecnico la taratura non sembra fondamentale: i rischi di rilevazioni errate sono ridotti dal fatto che, in caso di problemi , gli apparecchi si mettono automaticamente fuori servizio.

Multa dei vigili fuori città
Il Codice della strada dice che i vigili possono operare su tutto il territorio del loro Comune e nella prassi è accettato anche che operino aldifuori, se esistono accordi tra le Amministrazioni locali. In passato qualche giudice di pace si è spinto a dare ragione a chi lamentava di essere stato colto in fallo da vigili fuori dal centro abitato, ma la Cassazione ha sconfessato questa interpretazione.

"Non ero io"
Tranne il caso delle pistole laser (si veda il punto successivo), tutti i rilevatori di velocità omologati in Italia documentano l'infrazione con immagini che non vengono inviate al trasgressore per motivi di privacy. Ma le immagini restano agli atti, per chi volesse verificare. Di solito, gli agenti annullano direttamente (senza nemmeno stendere il verbale) tutti gli accertamenti in cui compare più di un veicolo; se non lo fanno, c'è comunque modo di risalire all'effettivo trasgressore, perché è noto a quale distanza dal misuratore questi viene fotografato e per individuare subito tale distanza si mette un segno sull'asfalto, che comparirà nelle immagini; l'incertezza resta solo se ci sono più veicoli appaiati all'altezza del segno e in quel caso l'eventuale verbale va per forza annullato.

Telelaser e altre pistole laser
Inizialmente, il Telelaser (e le altre pistole laser che si puntano sui veicoli e ne misurano la velocità anche a centinaia di metri di distanza) non forniva la fotografia dell'infrazione e molte sentenze hanno rimarcato che ciò non garantisce che venga punito l'effettivo trasgressore perché sarebbe possibile che l'agente punti l'apparecchio sul veicolo sbagliato. Tecnicamente questa interpretazione è discutibile e ormai molti giudici lo hanno capito. Inoltre, dal 2003 c'è il Telelaser Digicam, che ha anche la fotocamera digitale.

Limite di velocità non chiaro
Ogni segnale dev'essere ripetuto dopo ogni incrocio o svincolo (altrimenti chiunque s'immetta non può sapere come deve comportarsi e presume di dover rispettare solo le regole generali). Se manca la ripetizione, le multe sono da annullare. Tutto ciò non vale per chi si reimmette sulla carreggiata provenendo da una proprietà laterale, da un accesso (come le stradine di campagna), da un'area di servizio o di parcheggio.

Limite di velocità non visibile
Si può presentare ricorso non solo se si può dimostrare che il cartello col limite di velocità era coperto (da vegetazione, da pannelli lasciati da un precedente cantiere eccetera), ma anche quando non è ripetuto a sinistra della carreggiata (su autostrade e superstrade, ciò è obbligatorio, per garantire la visibilità del limite anche a chi sta superando un camion.

Controlli non visibili
Dal 4 agosto 2007, il decreto Bianchi (Dl 117/07) impone che i controlli di velocità siano:
-presegnalati (il cartello di preavviso del controllo deve trovarsi non più di quattro chilometri prima dell'apparecchio);
-ben visibili (non sono stati precisati tutti i criteri di visibilità, ma è chiaro che comunque un apparecchio montato a bordo di un'auto-civetta ora è illegale).
Se ciò non accade e si è in grado di dimostrarlo, si può presentare ricorso.

Apparecchi che non misurano la velocità media
Una parte del decreto Bianchi è stata interpretata da un avvocato romano nel senso che ora tutti gli apparecchi devono essere in grado di misurare anche la velocità media e non solo quella istantanea, come accaduto sinora. Nessun rilevatore, tranne il Tutor, è in grado di fare ciò. Se interpretata così, la norma sarebbe assurda, ma il testo effettivamente non è chiaro e lascia spazio a dubbi.

LE PROCEDURE - Come presentare i ricorsi
Entro 60 giorni da quando si riceve il verbale si può ricorrere:
-al Prefetto;
-al Giudice di pace.
Il verbale contiene già le indicazioni fondamentali (e se non le contiene va fatto annullare).
Se il motivo di ricorso non è complesso (mancanza di un segnale, notifica tardiva eccetera), è sufficiente rivolgersi al Prefetto; se invece si tratta di far valere una propria interpretazione, sembra più idonea la sede del Giudice di pace. Per arrivare alla sentenza, spesso occorre un anno.
In caso di respingimento, il Prefetto è tenuto a raddoppiare la multa, il Giudice di pace no. In ogni caso, non è necessaria l'assistenza di un avvocato, anche se è consigliabile per chi non ha dimestichezza col diritto o comunque si trova in una situazione complessa.

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