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Come sono suddivisi i seggi alla Camera

di Chiara Conti

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12 febbraio 2008

La ripartizione dei seggi è l'aspetto centrale del sistema elettorale varato nel 2005, che prevede, per la Camera dei Deputati, una rappresentanza proporzionale su scala nazionale, mentre per il Senato viene rispettato il principio, sancito dall'articolo 57 della Costituzione, della sua formazione su base regionale.

Il numero dei deputati. La legge 270/2005 di riforma elettorale stabilisce l'elezione di 617 deputati in 26 circoscrizioni. Il plenum di 630 deputati, infatti, sarà raggiunto sommando i 12 deputati della circoscrizione "Estero" e 1 deputato in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta, eletto ancora con il "vecchio" sistema maggioritario uninominale.

Le circoscrizioni. Restano ferme le 26 circoscrizioni attuali: 13 corrispondono al territorio di altrettante regioni; 10 sono ricavate, due per regione, nell'ambito di Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia; e infine, le tre circoscrizioni della Lombardia. Ad ogni circoscrizione viene attribuito un numero di seggi da distribuire in relazione alla sua popolazione.

I partiti in gara. Possono concorrere da soli o collegati ad una coalizione; in quest'ultimo caso, però, l'adesione comporta l'accettazione formale (sottoscrizione) e la condivisione del programma elettorale presentato dallo stesso schieramento (che deve essere depositato insieme al simbolo di coalizione) e l'impegno, al momento della scelta della persona a cui affidare il Governo, di indicare al Presidente della Repubblica il candidato premier della coalizione (anche questo depositato con il contrassegno), senza comunque pregiudicare i poteri del Capo dello Stato nel nominare il futuro Presidente del Consiglio.

La sottoscrizione delle liste elettorali. La raccolta delle firme per le liste elettorali è ora necessaria soltanto per i partiti non ancora costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere; oggi, infatti, sono esentati dalla sottoscrizione delle liste elettorali i partiti già rappresentati in Parlamento dall'inizio dell'ultima legislatura, quelli collegati agli stessi o quelli rappresentativi di minoranze linguistiche.

Le liste "bloccate". I seggi vengono assegnati alle liste secondo l'ordine di presentazione dei candidati – per questa ragione si parla di liste "bloccate" – fatta eccezione per i 12 deputati e senatori eletti, con sistema proporzionale e possibilità di voto di preferenza, dai cittadini italiani residenti all'estero per la circoscrizione "Estero" (a sua volta suddivisa in 4 ripartizioni continentali).

La distribuzione dei seggi. Ai diversi partiti i seggi sono attribuiti in sede nazionale, calcolando tutti i voti ottenuti nelle 26 circoscrizioni. In primo luogo si conteggiano i voti ottenuti: a) dai partiti singoli, ossia che si presentano al di fuori di una coalizione, che abbiano raggiunto/superato almeno la soglia del 4% dei voti validi; b) dalle coalizioni che hanno superato la soglia del 10% dei voti validi. Nel corso della prima attribuzione si suddividono i 617 seggi disponibili tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti. Si verifica poi se alla coalizione vincente spettano almeno 340 seggi (il 55% dei 617 seggi in palio). Se ciò accade, la prima attribuzione di seggi diventa quella definitiva. All'interno delle coalizioni i seggi saranno suddivisi fra i partiti che hanno ottenuto almeno il 2% dei voti validi in proporzione ai voti ottenuti con l'aggiunta per ciascuna coalizione della migliore lista "sotto soglia", cioè che ha conseguito più voti fra quelle che non hanno raggiunto il tetto del 2%.

Il "premio" di maggioranza. Nel caso, invece, che nella prima attribuzione lo schieramento vincente abbia acquisito meno di 340 seggi, ad essa vengono attribuiti d'autorità 340 seggi (si tratta del cosiddetto "premio di maggioranza"). Le restanti coalizioni e partiti singoli si distribuiscono tra loro, sempre in termini proporzionali, 277 seggi. Deciso, pertanto, per ciascun partito (ammesso al riparto) il numero dei deputati che gli spettano in sede nazionale, si procede al riparto circoscrizionale, sempre secondo il principio proporzionale. Una volta stabilito il numero dei deputati a cui ha diritto ogni partito in ogni circoscrizione, i nominativi dei deputati sono immediatamente individuati tra i primi nominativi della lista di candidati che ciascun partito ha segnalato per ogni circoscrizione all'Ufficio elettorale prima delle elezioni.

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