Le nuove norme recentemente approvate dalla Commissione trasporti della Camera introducono pene più severe per la guida in stato di ebbrezza. Ecco cosa prevede la normativa vigente e cosa si pensa di modificare.
Neopatentati - Una delle più recenti novità, che presto potrebbero entrare in vigore riguarda il tasso alcolemico di zero grammi/litro per i conducenti con meno di 21 anni, o per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni, e per tutti i guidatori professionali, compresi quelli che si mettono al volante di veicoli per i quali sono richieste le patenti di categoria C, D ed E.
Alcol e droga - Al momento è il pacchetto sicurezza che contiene le principali pene e sanzioni per la guida sotto effetto di alcol o stupefacenti. Con la sua entrata in vigore (il 23 maggio scorso), per lo stato di ebbrezza da 0,81 a 1,5 grammi/litro, la pena massima è passata da tre a sei mesi (previsti dal decreto Bianchi del 4 agosto 2007). Oltre 1,5 g/l invece è di un anno (e non si può andare sotto i tre mesi). Per la droga sono aumentate sia l'ammenda (ora va da 1.500 a 6mila euro, prima da 1.000 a 4mila) sia il periodo di arresto (da tre mesi a un anno, prima era c'era solo un massimo di tre mesi). Oltre 1,5 g/l e per guida sotto l'effetto di droghe scatta la confisca del veicolo (se non appartiene a persona estranea al reato, altrimenti scatta «solo» il fermo amministrativo per 180 giorni) e la revoca della patente.
Incidenti mortali - La novità attualmente allo studio è quella di un ulteriore aumento (fino a un massimo di 15 anni) della pena per chi causa incidenti avendo usato droghe o con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l. Oltre alla confisca del veicolo e alla sospensione della patente fino a cinque anni. Il decreto sicurezza dell'anno scorso aveva innalzato la pena minima per l'omicidio colposo dall'articolo 589 del Codice penale da due a tre anni, e quella massima da cinque a dieci (e da 12 a 15 se l'omicidio è plurimo o accompagnato da lesioni per altre persone). In caso di lesioni gravi con alcol oltre 1,5 e droga invece, è prevista la reclusione da sei mesi a due anni (prima era da tre mesi a un anno).
Rifiuto di sottoporsi al test - Il pacchetto sicurezza ha ristabilito le sanzioni penali (abolite dal decreto Bianchi) per chi rifiuta di sottoporsi ai test e sono le stesse previste oltre gli 1,5 g/l.
Omissione di soccorso - La pena minima è di sei mesi per chi non si ferma dopo aver causato un incidente con danni a persone e da sei mesi a un anno per chi non presta assistenza ai feriti.