ILSOLE24ORE.COM > Notizie Italia ARCHIVIO

Dal ritorno alle preferenze a "Parlamento pulito", cosa c'è del ddl Grillo

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
10 giugno 2009

È stato presentato il 14 dicembre 2007 il disegno di legge di iniziativa popolare targato Beppe Grillo. Il provvedimento in 5 articoli, del quale oggi il comico genovese ha presentato i contenuti dinanzi alla commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, vuole riformare la legge elettorale di Camera e Senato in relazione ai criteri di candidabilità ed eleggibilità, ai casi di revoca e decadenza dal mandato e alle modalità di espressione delle preferenze. Tetto di due legislature per parlamentare, ritorno alle preferenze, nessun inquisito in Parlamento sono le linee guida del provvedimento per il quale sono state presentate 450mila firme.

Il ddl, è scritto nel testo, «risponde a un sentimento assai diffuso tra i cittadini italiani, ad un senso di rabbia e frustrazione, ma anche di avvilimento e vergogna, per quanto è malato il sistema politico nazionale». Si parla delle scandalose vicende balzate agli onori della cronaca che hanno coinvolto trasversalmente singoli personaggi politici e partiti, dell'eliminazione del voto di preferenza che ha privato gli elettori della possibilità di scegliere i propri rappresentanti e ha favorito l'elezione di persone condannate. Grillo propone il ddl come un «cambio di rotta», «un messaggio importante alla società».

Nell'articolo 1 ci sono disposizioni sulle cause di ineleggibilità. Si limita a due legislature l'eleggibilità in Parlamento. Si sottolinea che non può essere candidato alle elezioni chi è condannato con sentenza definitiva per reato non colposo o a pena detentiva superiore a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per reato colposo. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. L'ineleggibilità è perpetua.

Il secondo articolo riguarda la sospensione cautelare e la decadenza dall'ufficio parlamentare per chi sia colpito da una sentenza penale di condanna non definitiva. Sospensione cautelare per chi sia colpito da una sentenza penale di condanna non definitiva per reato non colposo o da una pena detentiva superiore a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa in caso di assoluzione. Previsto che le sentenze di condanna pronunciate nei confronti di un membro del Parlamento siano comunicate al presidente della Repubblica affinché il Capo dello Stato inviti le Camere agli opportuni adempimenti. Le sentenze di condanna avvenute precedentemente alla norma devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si chiede, nell'articolo 3, il ritorno del voto di preferenza anche nell'elezione dei membri di Camera e Senato. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza. Il quarto articolo disciplina materialmente il voto di preferenza per le elezioni di Camera e Senato, mentre il quinto è dedicato all'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta). (N.Co.)

10 giugno 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
8 maggio 2010
8 maggio 2010
08 Maggio 2010
8 maggio 2010
8 maggio 2010
 
Prendeva la pensione della madre morta. Arrestato
L'Indagine del Cnr nei mari italiani
IL PUNTO / Il dopo Scajola e gli interrogativi sul governo
Addio a Giulietta Simionato
VIDEO / Le dimissioni di Scajola (da C6.tv)
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-