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Le motivazioni che hanno portato alla decisione

di Donatella Stasio

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8 Ottobre 2009

Quella che il Governo e la maggioranza considerano una semplice «sospensione del processo per le alte cariche dello Stato» è, in realtà, una vera e propria immunità. E come tutte le immunità non può entrare nel nostro ordinamento con la scorciatoia di una legge ordinaria, ma ha bisogno di una legge costituzionale, perché si introduce una deroga al principio della soggezione di tutti i cittadini alla giurisdizione. Peraltro, anche se introdotta con legge costituzionale, l'immunità «processuale» per l'alta carica deve essere costruita in modo tale da avere una «ragionevolezza intrinseca», una «coerenza» con analoghe prerogative, come quelle previste per i parlamentari e per i ministri. Non sono quindi ammessi «automatismi», che trasformerebbero la prerogativa in privilegio, per il solo fatto di rivestire la carica di presidente della Repubblica, Presidente della Camera o del Senato, Presidente del Consiglio. Occorre quanto meno un filtro, un sindacato, un luogo, insomma, in cui valutare quello che, per ministri e parlamentari, viene comunemente chiamato il "fumus persecutionis".

È più o meno questo il ragionamento che ha portato alla bocciatura del Lodo Alfano sulla base degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Un ragionamento che ha consentito a una maggioranza iniziale di 7 giudici costituzionali di allargarsi a 9, lasciando in netta minoranza i fautori della tesi della «sospensione processuale» e, quindi, della bontà di una legge ordinaria.

Soltanto la lettura delle motivazioni consentirà di valutare il peso di questa decisione, che non produce effetti fino al momento del deposito della sentenza. Il Lodo Alfano, quindi, benché radicalmente incostituzionale, resta ancora in vigore con tutto ciò che comporta nei due processi milanesi (Mills e diritti televisivi) e in quello romano (istigazione alla corruzione) in cui è imputato il premier Silvio Berlusconi: fino alla pubblicazione della sentenza nella «Gazzetta ufficiale», quei processi restano sospesi e solo dopo si rimetteranno in cammino. Sul fronte parlamentare, invece, nulla impedisce che, nel frattempo, sia presentata una legge costituzionale per introdurre un'apposita immunità processuale a beneficio delle alte cariche, purché non riproduca i contenuti del Lodo Alfano.

Al di là del «vizio di forma», nel provvedimento bocciato ieri c'è infatti anche un «vizio di sostanza»: la sospensione del processo per l'alta carica scatta automaticamente. E questo non va bene. La Corte lo aveva sottolineato anche nel 2004, con la sentenza sul Lodo Schifani, facendo riferimento alla mancanza di «un filtro» (né parlamentare, come l'autorizzazione a procedere, né tantomeno giudiziario); e quel riferimento rimandava indirettamente alla necessità di una legge costituzionale, anche se non se ne parlava in modo esplicito. Quanto basta per far dire, oggi, alla Corte, che nessuna marcia indietro è stata fatta rispetto a quella sentenza, ma c'è anzi continuità.

La sentenza del 2004 è stata ovviamente al centro della discussione della Corte, perché taceva sulla necessità o meno di approvare il Lodo con una legge costituzionale. Il silenzio della Corte è stato usato dal Governo come cavallo di battaglia per sostenere che era stato il via libera alla legge ordinaria e anche la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica è stata considerata un avallo a quella tesi, tanto più che Napolitano ha spiegato di aver firmato il Lodo attenendosi alle prescrizioni della sentenza del 2004. Argomenti spesi ieri dai giudici contrari alla bocciatura. Nessun «imbarazzo istituzionale», ha però replicato il relatore Franco Gallo, ricordando che nel 2004 la Corte ritenne superfluo pronunciarsi sul punto specifico, alla luce delle numerose altre censure di incostituzionalità; e tuttavia, nella motivazione lasciò intendere - proprio in quel passaggio sull'automatismo - che la sospensione dei processi per le alte cariche si sarebbe dovuta omologare alle altre immunità. Quindi, richiedeva, e richiede, una legge costituzionale.

8 Ottobre 2009
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