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Promosso, bocciato, rimandato. Un arsenale di opzioni possibili

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6 Ottobre 2009

Si fa presto a dire «bocciato» o «promosso». La Corte costituzionale dispone di un vero e proprio arsenale di decisioni, anche all'interno di queste due opzioni estreme.

Il lodo potrebbe essere «promosso» nella forma e nella sostanza, perché tutte le censure sollevate sono infondate; oppure perché la Corte le ritiene «irrilevanti» o «inammissibili» e tanto basta a sbarrarle la strada per entrare nel merito dello scudo per le quattro alte cariche. Ancora: potrebbe essere «promossa» la forma della «legge ordinaria» prescelta da Governo e maggioranza, ma non anche il suo contenuto o alcuni aspetti di esso. In tal caso, i giudici di palazzo della Consulta potrebbero o usare l'accetta (dichiarando incostituzionale, in modo secco, la norma viziata) o sostituirsi al legislatore e colmare (con una sentenza «additiva») la lacuna rilevata o, infine, ricorrere semplicemente a una sentenza «interpretativa di rigetto», che tenga in vita la norma a patto che sia interpretata in un certo modo. Sul fronte opposto, però, il lodo potrebbe essere spazzato via integralmente, qualora la Corte «bocciasse» la scelta del Governo e della maggioranza di introdurre lo scudo con una legge ordinaria invece che costituzionale.
Molti sono, dunque, gli scenari possibili a palazzo della Consulta e a ciascuno di essi potrà seguire una diversa reazione nei palazzi della politica. Proviamo ad immaginarne qualcuno.

Incostituzionalità per vizio di forma
Sarebbe la sanzione più grave, giuridicamente e politicamente, per il Governo. Significherebbe riconoscere che lo scudo, anche se non è un'immunità, confligge con interessi costituzionali vitali per la democrazia (come quella alla giurisdizione) e, dunque, doveva essere approvato con la speciale procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione. In tal caso, per far rivivere la "sospensione del processo" il Governo dovrebbe presentare una legge costituzionale di diverso contenuto, che richiede tempi lunghi (due letture in ciascun ramo del Parlamento) e maggioranze qualificate (per evitare il rischio di referendum). Nel frattempo, i processi al premier si rimetterebbero in moto.

Infondate tutte le censure
La Corte confermerebbe così che lo scudo per le quattro alte cariche dello Stato poteva essere introdotto con legge ordinaria e il Governo metterebbe a segno una vittoria politica. I processi al premier (non anche le indagini) resterebbero congelati fino al termine della legislatura.

Scudo incostituzionale per durata indeterminata
Il comma 5 dell'articolo 1 del lodo stabilisce che la sospensione è legata alla carica e che non è reiterabile salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura. Ciò significa, però, che qualora si debba rieleggere il capo dello Stato e al Quirinale dovesse andare il premier o il presidente di una delle due Camere, lo scudo potrebbe coprire la carica in ben tre legislature (poiché il mandato presidenziale è di 7 anni). In tal caso, la Corte potrebbe ritenere che la norma sulla sospensione è incoerente e irragionevole – e quindi incostituzionale – per indeterminatezza della durata dello scudo. Il Parlamento potrebbe però approvare una legge ordinaria per correggere questa irragionevolezza, precisando che lo scudo decade comunque con la fine della legislatura. La leggina non richiederebbe molto tempo e potrebbe essere persino superflua se la Corte si spingesse lei stessa, con un'«additiva», a colmare la lacuna della norma.

Scudo non esteso a ministri. Cariche eterogenee
In via generale e astratta, non può escludersi un rimpasto e la possibilità che il premier vada a fare, ad esempio, il ministro degli Esteri. La norma potrebbe essere incostituzionale perché non prevede che in questo caso lo scudo si trasferisca e, quindi, potrebbe cadere sotto la spada di Damocle della Corte. Anche qui il governo potrebbe ricorrere a una leggina correttiva, da approvare nel giro di poco tempo, sempre che non si richieda la strada, più impervia, dell'articolo 138 della Costituzione, cioè la procedura stabilita per le leggi costituzionali. (D. St.)

6 Ottobre 2009
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