Via libera agli incentivi fiscali per il settore tessile. Una sorta di Tremonti quater sugli investimenti effettuati quest'anno in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari, nel settore tessile, pelle e pelletteria. Lo prevede l'articolo 4, comma 2, del decreto incentivi varato ieri dal Consiglio dei ministri.
Saranno agevolate tutte le imprese nazionali a prescindere dalla loro veste giuridica (dalle ditte individuali alle società di capitali). In particolare, saranno sostenuti gli sforzi delle imprese che svolgono le attività indicate nelle divisioni 13 o 14 della tabella Ateco. Tra le attività della tabella Ateco 13 rientrano la produzione di fibre tessili, di tessuti a maglia, di articoli tessili, di tappeti e moquette, di spago, corde, funi e reti, di tessuti non tessuti e di articoli tessili tecnici e industriali. Nella tabella 14, invece, sono classificate le imprese che producono abbigliamento in pelle, indumenti da lavoro o altro abbigliamento, biancheria intima, accessori, articoli in pelliccia, calzetteria in maglia e altri articoli di maglieria.
Lo sconto fiscale, riconosciuto nel limite del "de minimis" (pari a 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari) e solo dopo il via libera di Bruxelles, abbandona la strada del credito d'imposta e si trasforma in una detassazione da Irpef o da Ires dei costi sostenuti (in misura piena e non al 50% come nella Tremonti ter) per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo. Queste spese di ricerca e sviluppo, quindi, oltre ad essere normalmente dedotte fiscalmente, attraverso gli ordinari ammortamenti di bilancio, godranno di una deduzione ulteriore nel 2010. Le spese di ricerca e sviluppo agevolate sono quelle di competenza del 2010, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. La norma prevede, infatti, che il bonus sia operativo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo in corso al 31 dicembre 2010.
L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di effettuazione degli investimenti, cioè per il 2010. Dovranno essere calcolati gli acconti 2011, senza considerare l'agevolazione. Per il periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti, l'acconto dell'Irpef e dell'Ires dovrà essere determinato assumendo come imposta del periodo quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative. Le regole complete dell'agevolazione, però, si potranno conoscere solo dopo l'approvazione di un provvedimento del direttore delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto incentivo. Solo in quella sede saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione, anche al fine di assicurare il rispetto del limite delle risorse disponibili. Lo stanziamento statale è di 70 milioni di euro e sarà coperto con il gettito derivante dal recupero dell'evasione fiscale.