Il decreto sulla totalizzazione approvato dal Consiglio dei ministri, pur estendendo le ipotesi di applicazione, non tutela numerose posizioni con contributi frazionati, fra le quali anche alcune situazioni già protette dal precedente regime dell'articolo 71 della legge 388/2000, ora abrogato.
L'applicazione delle direttive indicate nella legge 243/2004 è avvenuta in forma restrittiva e in pratica risultano disattesi l'obiettivo di una più ampia tutela a favore dei lavoratori con carriere caratterizzate da discontinuità "previdenziale".
Situazioni protette. Il cumulo di contribuzioni accreditate in gestioni diverse è ammesso:
per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia, in presenza di 20 anni complessivi di contributi e di 65 anni di età anche per le donne;
per la pensione anticipata, con almeno 40 anni complessivi di accredito.
Possono essere concesse anche la pensione per inabilità assoluta e permanente e quella ai superstiti di chi è deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.
Con il cumulo devono risultare perfezionati i requisiti contributivi previsti dalla gestione presso la quale l'assicurato era iscritto al sopraggiungere del l'inabilità o del decesso.
Le nuove disposizioni hanno applicazione dal 1° gennaio 2006 e riguardano tutte le contribuzioni accreditate nelle gestioni obbligatorie, compreso il Fondo di previdenza per il clero. Devono essere utilizzati per intero tutti i periodi accreditati e il cumulo è alternativo alla ricongiunzione e alla restituzione dei contributi, ove prevista. È consentito il recesso alle domande presentate a questo fine e non ancora definite.
La domanda di totalizzazione va inoltrata alla gestione di ultima iscrizione; ciascuna gestione liquida la quota di sua competenza assumendone il carico; il pagamento unificato è a cura dell'Inps.
Esclusioni e limitazioni. Sono previsti però limiti al cumulo, sia per i requisiti che per le modalità di calcolo della pensione. Possono essere valutati soltanto periodi superiori a sei anni, limite non considerato dall'articolo 71 della legge 388/2000, ora abrogato. Sono esclusi anche gli accrediti nella gestione in cui è stata già concessa una pensione autonoma. Coloro che perfezionano il diritto in una singola gestione devono rinunciare a richiedere la pensione stessa se vogliono beneficiare del cumulo.
La liquidazione delle singole quote di pensione dovrà avvenire in tutte le gestioni in forma contributiva, limitazione non specificata nella legge delega e non prevista nella precedente normativa. Questa previsione danneggia coloro per i quali l'ordinamento specifico prevede liquidazione in forma più vantaggiosa, in particolare se hanno già perfezionato il diritto in una singola gestione. In questo caso, una salvaguardia è stata concessa solo per le Casse dei professionisti.
Effetti pratici delle limitazioni. Di fatto sono ancora esclusi dal beneficio i lavoratori che si trovano in determinate situazioni:
gli accrediti inferiori ai sei anni in una singola gestione restano infruttiferi;
gli assicurati che perfezionano il diritto autonomo in una singola gestione per la pensione di vecchiaia con meno di 20 anni di contributi o prima dei 65 anni di età, come le donne, o alla pensione di anzianità con 35 anni di accrediti e l'età prevista per legge, devono rinunciare al cumulo di altri periodi se liquidano la pensione autonoma nella relativa gestione, o attendere che siano perfezionati i requisiti per il cumulo stesso, con rinuncia alla pensione per un determinato periodo.
La liquidazione contributiva prevista per tutte le quote, riduce l'importo di competenza delle gestioni che prevedono un sistema più vantaggioso, penalizzando coloro che richiedono il cumulo rispetto agli altri lavoratori iscritti nella gestione. Sono in particolare danneggiati gli assicurati che hanno già perfezionato un diritto autonomo, costretti, per evitare la decurtazione dell'importo di una pensione già acquisita, a rinunciare al cumulo di altri periodi.
Una salvaguardia a favore di coloro che maturano in una gestione i requisiti per la pensione di vecchiaia, consentendo la liquidazione secondo il regolamento della Cassa di appartenenza, è stata limitata solo alle quote a carico degli Enti per i liberi professionisti, discriminando i lavori dipendenti iscritti in altre forme obbligatorie gestite dall'Inps o dal sistema pubblico.
Permangono dunque molte esclusioni: sono da prevedere impugnative del nuovo regolamento, sia perché si discosta da alcuni principi della delega, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale per la sperequazione che si determina fra assicurati. Queste limitazioni non sono previste nella totalizzazione per lavoro negli Stati dell'Unione europea o in altri Paesi convenzionati. Il lavoratore mobile con attività all'estero è meglio protetto di colui che, nella stessa situazione, ha svolto lavoro solo in Italia.