Gli immigrati che soggiornano da almeno 5 anni in Italia potranno ottenere lo status di soggiornanti di lungo periodo: in attesa della revisione della legge Bossi-Fini sull’immigrazione il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento sui soggiornanti di lungo periodo e uno sui ricongiungimenti familiari. Il ministro dell’Interno Giuliano Amato nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha specificato che il decreto sullo status di soggiornante fa da «piattaforma e premessa alle future norme sulla cittadinanza, alle quali pensiamo di arrivare al più presto». Secondo Emma Bonino, ministro per le Politiche europee «l'attuazione della direttiva sul diritto di ricongiungimento familiare rappresenta un grande passo avanti verso l'unificazione delle regole sull’immigrazione a livello europeo».


Soggiornanti di lungo periodo. Il decreto di 3 articoli approvato dal Cdm recepisce la direttiva europea 2003/109/Ce: prevede che dopo 5 anni di permanenza regolare nel territorio italiano lo straniero acquisisca lo status di soggiornante di lungo periodo. Finora erano necessari 6 anni. Il secondo requisito necessario per il riconoscimento dello status è il possesso di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo. I soggiornanti di lungo periodo ottengono un permesso di soggiorno a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla richiesta. Sono esclusi dal riconoscimento gli stranieri pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’assenza dal territorio italiano per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi nei 5 anni considerati impedisce la maturazione del periodo utile al riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo, a meno che si siano assolti obblighi militari o ci siano state gravi e documentati motivi. La revoca del permesso avviene in caso di acquisto fraudolento, espulsione, sopravenuta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi.
Con lo status di lungo soggiornante lo straniero acquisisce la possibilità di ingresso in Italia in esenzione dal visto e la libera circolazione, lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, la partecipazione alla vita pubblica locale. Restano escluse attività che comportino l’esercizio di pubblici poteri. Sono subordinate all’effettiva residenza dello straniero in Italia le prestazioni di assistenza e previdenza sociale e quelle legate a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale.
Autorizzata la riammissione dello straniero soggiornante di lungo periodo in Italia espulso da altro Stato membro, a meno che non sia pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza. Individuate regole per lo straniero che ottenga lo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato dell’Unione. Nell’ipotesi di lavoro autonomo lo Sportello unico per l’immigrazione è competente al rilascio della certificazione dei requisiti previsti dal testo unico sull’immigrazione, al posto delle rappresentanze diplomatiche e consiliari ordinariamente competenti per uno stranieri extra Ue. Negli altri casi lo straniero deve dimostrare di possedere risorse economiche pari al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.


Ricongiungimenti familiari. Novità anche in tema di ricongiungimenti familiari, con l’approvazione di un decreto di 4 articoli che modifica il testo unico sull’immigrazione 286/1998. Non è più richiesta per i figli minori la condizione di familiari a carico, mentre per i maggiorenni non è più richiesta l’invalidità totale, ma l’impossibilità a provvedere in maniera permanente alle proprie esigenze in ragione dello stato di salute. Relativamente ai genitori è stata eliminata la necessità di accertare l’esistenza di altri figli: oggi si chiede solo la mancanza di un adeguato sostegno familiare.
Introdotto il requisito di idoneità dell’alloggio riferito a parametri minimi previsti dalla legge regionale e l’idoneità igienico-sanitaria accertata dalla Asl locale. Il requisito del reddito minimo per i ricongiungimento di figli infraquattordicenni non è più richiesto in misura superiore al doppio dell’importo dell’assegno sociale.
Nel rifiuto del permesso di soggiorno in caso di ricongiungimenti familiari viene introdotta una valutazione discrezionale su vincoli familiari, durata del soggiorno in Italia e legami con il Paese d’origine. Stessi elementi di valutazione anche per le ipotesi di espulsione amministrativa nei confronti dello straniero che ha chiesto il ricongiungimento.
Il familiare del minore, autorizzato dal tribunale dei minorenni a entrare o permanere in Italia per gravi motivi legati allo sviluppo psico-fisico del ragazzo, può lavorare grazie a un permesso di soggiorno per assistenza minore che abilità al lavoro per la durata del permesso.
Semplificate le procedure di rilascio del nulla osta al ricongiungimento. Un articolo detta le regole per il ricongiungimento familiare dei rifugiati.