Il testo del decreto

Forti sanzioni per giornalisti ed editori che pubblicano intercettazioni illegali, reclusione fino a 7 anni, in caso di pubblic ufficiali, per chi le detiene: il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge contro le intercettazioni illegali. «Vogliamo garantire serenità al cittadino italiano - spiega Clemente Mastella, ministro della Giustizia - non è possibile che chiunque telefoni debba aver paura di filtri indebiti e interferenze illegali».
Il decreto, costituito da 5 articoli, compresa l’entrata in vigore, prevede forti sanzioni in caso le intercettazioni illegali arrivino in prima pagina: con procedimento camerale il giudice può comminare al giornalista, al direttore o al vicedirettore e all’editore, in solido, una sanzione di 50 centesimi per ogni copia stampata o da 50mila a un milione di euro, in base al bacino, se la diffusione è radiofonica, televisiva o telematica. La sanzione, comunque, non è mai inferiore a 20mila euro. Per fare un esempio, anche chi stampa 15 copie diffondendo intercettazioni illegali paga minimo 20mila euro. La sanzione, inoltre, si somma al normale risarcimento normale previsto dal Codice civile.

Prevista la reclusione da sei mesi a 6 anni per chi detiene illecitamente gli atti o i documenti intercettati illegalmente. La pena si aggrava da uno fino a 7 anni di reclusione se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.
La disciplina è agganciata a quella già esistente nel Codice di procedura penale sulle dichiarazioni anonime, ma dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni passate attraverso traffico telefonico o telematico illegalmente intercettato hanno un trattamento più severo: è vietato fare copie, utilizzare le intercettazioni illegali a fini processuali o investigative. «Il materiale - dice il ministro Amato - a nella pattumiera direttamente perché da essa è uscito e in essa deve rientrare. Deve essere distrutto».
Il materiale illecitamente acquisito non può essere neppure detenuto e il materiale non costituisce notizia di reato. Se il materiale viene sottratto alla distruzione si commette reato.
Viene di fatto punita penalmente la detenzione, civilmente la pubblicazione. Il decreto legge entra in vigore dal 23 settembre.