25 novembre 2006 |
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Auto aziendale, giro di vite nella busta paga di dicembredi Maria Rosa Gheido |
L'utilizzo dell'auto aziendale da parte del lavoratore per fini personali oltre che di lavoro alleggerirà notevolmente la busta paga di dicembre, poiché aumentano le imposte da trattenere, con riferimento all'intero anno, sul valore figurativo di questo uso. La definitiva conversione in legge del decreto legge collegato alla Finanziaria 2007 conferma, infatti, l'effetto retroattivo dal 1ڠgennaio 2006 dell'aumento dal 30 al 50% del valore del fringe benefit derivante, al lavoratore, dall'uso cosiddetto promiscuo dell'auto aziendale.
La concessione in uso personale del dipendente o del collaboratore coordinato e continuativo, oltre che per lavoro, del veicolo di proprietà aziendale genera, in capo a questo reddito, un imponibile la cui misura è stabilita dal quarto comma, lettera a) dell'articolo 51 del Tuir in percentuale sul valore stabilito annualmente dall'Aci, per il veicolo utilizzato, con riferimento a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri. La percentuale, originariamente fissata al 30% di questo valore, passa ora al 50 per cento. Pur essendo la nuova misura entrata in vigore nel mese di ottobre, l'effetto è retroattivo dall'inizio dell'anno, il che comporta il ricalcolo — in occasione del prossimo conguaglio fiscale — dell'imponibile annuo nella nuova misura e la determinazione della differenza di imposta dovuta. Il nuovo imponibile rileva anche ai fini contributivi. Pertanto sulla differenza — ossia sul 20% — di maggior valore del fringe benefit, il datore di lavoro dovrà operare sia la ritenuta fiscale sia quella previdenziale, avendo ovviamente cura di versare all'Inps anche la differenza di contributi a suo carico sulle maggiori somme risultanti dal mese di gennaio.
Un po' meglio è, invece, andata ai percettori residenti all'estero, nei confronti dei quali Inps e Inpdap avevano già iniziato le operazioni di conguaglio per recuperare le deduzione già riconosciute e venute meno per effetto della legge 248/2006 a seguito della correzione dell'articolo 3 del Tuir. Per questi soggetti, il collegato fiscale sospende l'effetto della richiamata legge 248 fino al 1ڧennaio 2007, data da cui comincerà ad applicarsi il nuovo regime dei redditi erogati a persone residenti all'estero. Un'ultima annotazione merita l'ulteriore modifica apportata dal collegato al regime fiscale delle stock option,anche se non dovrebbe incidere sul prossimo conguaglio di fine anno. Il riferimento è al nuovo testo del comma 25 dell'articolo 36 della legge 248/2006 che, come ora sostituito, riconosce i benefici fiscali di cui alla lettera gbis dell'articolo 51 del Tuir solo se l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione e a condizione che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
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