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25 novembre 2006

Donazioni, il Fisco cambia

di Angelo Busani

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 262/2006 (collegato alla Finanziaria 2007) scattano le nuove norme sulla tassazione delle donazioni: in alcuni casi,quindi,queste sono leultime ore per procedere ai trasferimenti tra vivi pagando meno imposte (la pubblicazione del provvedimento sulla «Gazzetta Ufficiale» è prevista per lunedì o al più tardi per martedì). Si tratterà di un ritorno al passato per molte donazioni, e cioè per quelle tra coniugi o parenti in linea retta, in quanto la franchigia di 1 milione di euro che spetta in questi casi determina (per le donazioni che appunto non eccedono il valore di 1 milione) il medesimo carico fiscale che si applicava prima del 3 ottobre 2006, e cioè quando il Dl 262 reintrodusse la tassazione dei trasferimenti gratuiti tra vivi che era stata abolita dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Per effetto della legge 383/2001, infatti, i trasferimenti per donazione fatti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado non scontavano alcuna imposta; faceva eccezione il caso della donazione di beni immobili, ove si applicavano le imposta ipotecaria e catastale (per un complessivo 3%), salvo che ci si potesse avvalere dell'agevolazione "prima casa" (in questo caso le imposte ipocatastali ammontavano a 168 euro cadauna). Invece, i trasferimenti per donazione fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado erano soggetti all'imposta di registro per il valore della quota spettante a ciascun beneficiario superiore all'importo di 350milioni di vecchie lire.
Il Dl 262/2006 ha invece stabilito che alle donazioni si applicassero l'imposta di registro e,nel caso di immobili,le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso del coniuge e dei parenti in linea retta non si applicava peraltro imposta di registro (ma solo imposta ipotecaria e catastale) se la donazione aveva a oggetto beni immobili. Se invece si trattava di beni diversi dagli immobili, al coniuge e ai parenti in linea retta si applicava l'aliquota del 4% con la franchigia di 100mila euro. Nel caso di donazione ai parenti fino al quarto grado, agli affini in linea retta e agli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota dell'imposta di registro era del 2% se la donazione aveva per oggetto beni immobili e del 6% se aveva per oggetto beni diversi dagli immobili. Nel caso di donazione a soggetti diversi dai precedenti, l'aliquota dell'imposta di registro era del 4% se la donazione aveva per oggetto beni immobili e dell'8% per beni diversi dagli immobili.
Inoltre, per il 262/2006 non si tassava qualsiasi donazione: l'imposta non si applicava alle donazioni di crediti, alle quote di fondo comune di investimento, ai beni mobili in genere e quindi alle automobili, ai natanti, agli aeromobili, ai gioielli, al mobilio.
Con la legge di conversione del decreto legge 262/2006, per le donazioni si abbandona dunque l'imposta di registro e si ripristina l'imposta di donazione, qualunque siail bene donato, e lealiquote vengono differenziate a seconda che donatari siano: a) il coniuge e i parenti in linea retta. Qui l'aliquota è del 4% (ma con franchigia di 1 milione da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari); b)i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado.In questo caso l'aliquota è del 6% (senza alcuna franchigia); c)altri soggetti diversi dai precedenti. L'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).
Nel caso poi che la successione e la donazione riguardino beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale si applicano con le aliquote, rispettivamente, del 2 e dell'1 per cento. Peraltro, qualora almeno uno dei beneficiari della successione oppure il donatario si trovino nella condizione per poter richiedere i benefici dell'acquisto "prima casa", le imposte sono dovute nella misura fissa di 168 euro cadauna.



 

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