2 dicembre 2006 |
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Tra pregiudizi e liberalizzazionidi Maria Carla De Cesari |
La delega per riformare le professioni, approvata ieri dal Consiglio dei ministri, sembra segnare più di un punto a favore dell’ala liberista del Governo. In questo senso, ad esempio, vanno la previsione di limitare le riserve e la possibilità di trasformare gli Ordini in associazioni quando vengano a mancare «specifici interessi pubblici». Indicazioni che non comparivano nella prima stesura e ora possono invece dare un’importante indicazione di tendenza.
Tuttavia, più che sui rapporti di forza, sembra utile interrogarsi sulla bontà e sulla possibile efficacia della riforma varata ieri. C’è un disegno dietro la liberalizzazione per delineare un sistema razionale e ci sono elementi sufficienti, nella trama del progetto, per individuare il traguardo?
Purtroppo, c’è di che essere pessimisti. Perché, nonostante un dibattito ultradecennale, il Ddl delega non chiarisce neppure che cosa sono le professioni intellettuali (né l’identificazione avviene in modo indiretto attraverso la caratteristica dell’alta formazione, visto che rimane ancora anche il requisito della scuola secondaria superiore).
Pure la mappa dei poteri tra Centro e Autonomie è indistinta: il disegno di legge postula semplicemente il «rispetto delle competenze delle Regioni», senza dire che cosa costituisce principio fondamentale, la bussola per la potestà concorrente. E che cosa, invece, ricade sotto l’esclusiva statale.
Al termine della riunione a Palazzo Chigi alcuni ministri hanno salutato la nascita del sistema-duale. Un obiettivo di modernizzazione cui si guarda da tempo.
Ordini e associazioni sono stati equiparati sul sostrato degli «interessi pubblici meritevoli di tutela», senza altra specificazione: così che è lasciato al legislatore, in assenza di criteri direttivi, il potere di decidere quando «è necessario il ricorso al sistema ordinistico» o la trasformazione in associazione.
Certo, non si possono consacrare a priori, e per l’eternità, gli Ordini esistenti, magari anche quando la professione è superata (o viene meno l’interesse a proteggerla). Ma a garanzia di entrambe le forme organizzative del sistema, un conto è fissare la "selezione" su principi trasparenti, un altro è abbandonarla alla discrezionalità.
Nel cercare il bandolo non si è sulla buona strada neppure se si pensa che il discrimine sia rappresentato dalla tutela di diritti costituzionalmente garantiti: questo principio, per il perseguimento di finalità di interesse generale, presiderà alla riduzione delle riserve. Ma deciderà anche (pur senza la meta degli interessi generali) sull’iscrizione delle associazioni in un Registro tenuto da Giustizia e Salute, con il concerto dello Sviluppo economico.
Ebbene, tanta incertezza non sembra un buon viatico, neppure per i sostenitori della liberalizzazione.
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