Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo sul ricongiungimento familiare e a quello sul riconoscimento dello status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, in attuazione, rispettivamente, delle direttive europee 2003/86 e 2003/109. Sul fronte del ricongiungimento familiare il provvedimento modifica e integra le disposizioni in materia del decreto legislativo 268/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) con una serie di novità: non è prevista per i figli minori la condizione di familiari a carico, requisito che viene considerato implicito; la condizione della minore età prevista per il ricongiungimento è esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, per evitare che i ritardi ledano i diritti degli interessati; per i figli maggiorenni non è più prevista l'invalidità totale, ma l'impossibilità di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità dell'accertamento dell'esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, ma si chiede soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare. Un articolo aggiuntivo riguarda, invece, il ricongiungimento familiare dei rifugiati. La nuova disciplina incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l'esercizio del diritto del ricongiungimento, esclude requisiti inutilmente vessatori che si sono rivelati di difficile accertamento e semplifica le procedure.

Il secondo decreto legislativo riguarda il recepimento della direttiva 2003/109 relativa allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. In pratica i cittadini di Paesi terzi che soggiornano da almeno 5 anni in Italia acquistano uno status giuridico particolare, con ulteriori diritti rispetto agli altri extracomunitari che hanno il normale permesso di soggiorno. Il rilascio del permesso di soggiorno comunitario potrà essere chiesto al questore per se stesso e per i familiari dallo straniero che da almeno 5 anni ha il permesso valido di soggiorno, che fruisca di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale e disponga di un alloggio idoneo. Il permesso, rilasciato dal questore entro 90 giorni dalla richiesta, non potrà essere chiesto da stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

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