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Finanziaria 2007, agevolazioni e rincari per il mondo dell'auto

di Nicoletta Cottone

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8 gennaio 2007

Molte novità per il mondo dell’auto e dintorni sono contenute nella Finanziaria per il 2007. Dal contributo per la rottamazione di auto Euro 0 ed Euro 1, ai benefici per autocarri e motocicli, fino alla rimodulazione delle tasse automobilistiche che peserà non poco nelle tasche degli automobilisti e agli ecoincentivi. Si può demolire un’auto e ricevere in cambio un abbonamento annuale intera rete al trasporto pubblico locale della propria città, arrivano fondi per installare impianti Gpl o a metano sulla vecchia auto, diventerano più costose le operazioni di revisione. Più rigore per le agevolazioni ai disabili per l’acquisto di auto, per evitare abusi. Ecco l’elenco delle novità per chi è al volante o sulle due ruote


Rottamazione vetture Euro 0 ed Euro 1 senza acquisto di un veicolo nuovo. La Finanziaria entrata in vigore il 1° genaio 2007 prevede in caso di rottamazione presso un demolitore autorizzato di vetture Euro 0 ed Euro 1 senza acquisto di un veicolo nuovo un contributo demolizione nei limiti di 80 euro a veicolo (il contributo viene anticipato dal centro di demolizione autorizzato). Previsto anche il rimborso dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nel comune di residenza e di domicilio per chi effettua la rottamazione e non risulta intestatario di veicoli registrati.

Rottamazione di veicoli Euro 0 ed Euro 1 con acquisto di auto nuove Euro 4 o Euro 5. In caso di rottamazione di veicoli Euro 0 ed Euro 1 con acquisto di auto nuove Euro 4 o Euro 5 che emettono meno di 140 grammi di Co2 è previsto un contributo di 800 euro e l’esenzione di due annualità dal pagamento delle tasse automobilistiche. L’esenzione sale a tre annualità se il veicolo ha cilindrata inferiore a 1.300 cc. o se, anche di cilindrata superiore o uguale a 1.300 cc., è acquistato da persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno 6 componenti che non risultino intestatari di autovetture o autoveicoli. Le disposizioni valgono per i veicoli nuovi con contratto di acquisto sottoscritto dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007, comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il beneficio spetta anche se il veicolo demolito è intestato a un familiare convivente. Il contributo non spetta per gli acquisti di autoveicoli per la cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Rottamazione autocarri Euro 0 ed Euro 1. Contributo di 2mila euro per la rottamazione di un autocarro Euro 0 o Euro 1 con peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate a fronte dell’acquisto di un autocarro Euro 4 o Euro 5 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate. Le norme interessano i contratti d’acquisto sottoscritti dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007, comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il beneficio spetta anche se il veicolo demolito è intestato a un familiare convivente. Il contributo non spetta per gli acquisti di autoveicoli per la cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Acquisto vettura o autocarro nuovo a doppia alimentazione con metano o Gpl, o con alimentazione elettrica o a idrogeno. Spetta un contributo di 1.500 euro per chi acquista una autovettura o un autocarro nuovo omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, con gas metano o Gpl, alimentazione elettrica o a idrogeno, al quale si somma un ulteriore contributo di 500 euro se il veicolo ha emissioni di Co2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni sono cumulabili con le precedenti relative alla rottamazione di autovetture o autocarri e sono valide per i contratti d’acquisto sottoscritti dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007, comunque per veicoli immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Il beneficio spetta anche se il veicolo demolito è intestato a un familiare convivente. Il contributo non spetta per gli acquisti di autoveicoli per la cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Rottamazione motocicli Euro 0 a fronte di acquisto di motocicli nuovi Euro 3. Chi rottama un motociclo Euro 0 ed acquista un motociclo nuovo Euro 3 può usufruire dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per 5 annualità, accanto a un contributo pari al costo della demolizione nel limite degli 80 euro, che viene anticipato dal centro di demolizione autorizzato. Il contratto di acquisto del motociclo deve essere stato sottoscritto dal 1° dicembre 2006 fino al 31 dicembre 2007 e l’immatricolazione deve avvenire entro il 31 marzo 2008.

Installazione di impianti a Gpl o a metano su veicoli euro 0 o euro 1. Autorizzata la spesa di 50 milioni di euro l’anno dal 2007 al 2009 per interventi finalizzati a incentivare l’installazione di impianti a Gpl o a metano su veicoli euro 0 o euro 1. Le misure della tassa automobilistica previste per autovetture e veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 1, euro 2, euro 3 o euro 4 non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a Gpl, a idrogeno. L’agevolazione di applica anche ai veicoli sui quali la doppia alimentazione venga installata successivamente all’immatricolazione.


Tasse automobilistiche. Raffica di novità dalla Finanziaria sul fronte delle tasse automobilistiche. I due nuovi criteri introdotti prevedono una tassazione in base alla normativa euro sulle emissioni inquinanti e l’introduzione di una sovrattassa per i veicoli superiori a 100 KW e a 136 Cv, da calcolare su ogni KW/CV ulteriore rispetto ai 100 KW/136 CV. Per quelle Regioni e Province autonome che prima del 1° gennaio 2007 avevano incrementato le tasse automobilistiche i nuovi importi sono rideterminati secondo le medesime percentuali. Si ricorda che in base al decreto legge 262/2006 sono previste nuove tariffe differenziate in base alla normativa euro anche per i motocicli. Restano invariate le tariffe 2006, a prescindere dalla tipologia euro del veicolo, per autovetture e veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione anche elettrica, a gas metano, a Gpl o a idrogeno. Per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate a decorrere dal 3 ottobre 2006 tassazione in base alla potenza effettiva dei motori per i veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati N1 (veicoli destinati al trasporto merci), presentano codice di carrozzeria F0 (effe zero) con 4 o più posti e abbiano un rapporto fra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180.

Atti di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia. Possono autenticare gli atti di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia aventi per oggetto beni mobili registrati oltre ai titolari dello Sta anche i dipendenti dei titolari dello Sta delegati a svolgere tali funzioni.

Trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri. Sono esenti da tributi ed emolumenti le formalità richieste da amministrazioni dello Stato connesse a provvedimenti di sequestro o confisca in applicazione delle disposizioni dell’articolo 213 del codice della strada e dell’articolo 214 sul fermo amministrativo.


Revisione dei veicoli a motore. Incremento delle tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. La quantificazione è demandata a un decreto Trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2007.


Acquisto di autoveicoli per trasporto merci. Una parte, 70 milioni, del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica è destinato a misure agevolative in favore dei soggetti che acquisiscono, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli per il trasporto delle merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Un regolamento determinerà modalità e criteri per usufruire dell’agevolazione.


Agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli utilizzati da disabili. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli utilizzati da disabili sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalentemente a beneficio dei disabili. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della vettura prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dei benefici (questa disposizione non si applica per i disabili che in seguito a un mutamento del proprio handicap, debbano acquistare un nuovo veicolo per effettuare nuovi e diversi adattamenti).


Accisa agevolata sul biodiesel. Eliminata la vigente esenzione dall’accisa per il biodiesel sostituita con un’accisa da applicare, per il 2007, con aliquota pari al 20% della corrispondete accisa applicata sul gasolio usato come carburante, nel limite massimo di un contingente annuo di 250mila tonnellate. Si tratta, dunque, di un’accisa di 86,2 euro per mille litri, contro quella di 413 euro per mille litri del gasolio usato come carburante.


Accisa sul gasolio per autotrazione. Dal 1° gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione viene attribuita alla Regione a statuto ordinario nella quale avviene il consumo. La quota è fissata in 0,00266 euro al litro per il 2007, 0,00288 per il 2008 e 0,00307 per il 2009. La ripartizione delle somme si effettua in base ai quantitativi di carico e scarico erogati nell’anno precedente.


Accisa sul metano per autotrazione. L’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione è ridotta a 0,00291 euro. L’effetto consiste in una diminuzione del gravame da 10,85 a 2,91 euro per mille metri cubi.


Biocarburanti.Modificati gli obiettivi nazionali relativi all’immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili: le nuove soglie sono fissate all’1% entro il 31 dicembre 2005, al 2,5% entro il 31 dicembre 2008 e al 5,75% entro il 31 dicembre 2010.

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