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Nulle le multe nelle strisce blu se vicino manca il parcheggio gratuito

di Nicoletta Cottone

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9 gennaio 2007

Le multe per divieto di sosta nelle strisce blu sono nulle se vicino alle aree a pagamento non è stato predisposto un parcheggio libero da balzelli. Lo ha stabilito a Sezioni unite civili la Suprema corte di cassazione con la sentenza n. 116/07. Le Sezioni unite hanno fatto anche una precisazione sui poteri del giudice civile, nella valutazione della legittimità di multe elevate sulla base di delibere nulle. Sul tema si erano già pronunciate le Sezioni unite con sentenza 4 dicembre 1984 n. 6348. Il controllo del magistrato ordinario è consentito «con riguardo agli eventuali vizi di legittimità» della delibera comunale o dell'ordinanza del sindaco, «sia pure al limitato fine della sua disapplicazione». La controversia esaminata ha per oggetto il pagamento della sanzione amministrativa per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli nelle strisce blu a pagamento. Il giudice di pace di Cagliari aveva disapplicato le delibere della Giunta comunale di Quartu Sant’Elena e le ordinanze del sindaco istitutive di parcheggi a pagamento relative alle infrazioni compiute da un avvocato cagliaritano e dalla sua consorte che avevano parcheggiato la propria vettura nelle strisce a pagamento senza esporre il tagliando attestante il pagamento. Dunque in violazione dell'articolo 157 del Codice della strada. Contro la sentenza n. 991/02 del giudice di pace di Cagliari aveva presentato ricorso il Comune di Quartu Sant’Elena. La motivazione della disapplicazione da parte del giudice di pace era stata che le delibere e le ordinanze del sindaco non prevedevano l’istituzione di parcheggi liberi né davano atto della preesistenza di parcheggi senza gabella. Il riferimento normativo era all’articolo 7, comma 8, del Codice della strada che prevede che qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione o disponga l’installazione di dispositivi di controllo della sosta debba riservare una adeguata area al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. L’obbligo non sussiste solo nelle zone definite area pedonale, nelle zone a traffico limitato e in quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta.
Il Collegio della cassazione ha segnalato come il giudice di pace avesse rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti istitutivi di parcheggi a pagamento, consistenti nell’obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero. Il reclamo del Comune di Quartu San’Elena, secondo la Cassazione, non merita accoglimento.

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