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Doppio prelievo a sorpresa per i trust

di Angelo Busani

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31 gennaio 2007


L'istituzione del trust con trasferimento dei beni dal disponente al trustee sconta l'imposta di donazione.Questa l'interpretazione che l'agenzia delle Entrate ha fornito nel corso di Telefisco 2007. Solo nel caso di vincoli di destinazione che vengano istituiti nel patrimonio del disponente (come accade nel caso del fondo patrimoniale), e quindi quando non c'è alcun effetto traslativo,le Entrate consentono l'applicazione dell'imposta fissa.
Questa interpretazione è assai penalizzante (basti pensare ai trustee professionali che si trovano tassati con l'aliquota dell'8%,senza franchigia), si presta a essere contestata sotto molteplici profili e ha comunque l'effetto di scoraggiare pesantemente l'utilizzo del trust in Italia.
L'interpretazione rappresenta, inoltre, una sonora sconfitta per gli addetti ai lavori:dopo anni di difficili studi, tesi ad approfondire un istituto nato in sistemi giuridici a noi lontani e a vagliarne l'utilizzabilità nel nostro ordinamento,ora è il Fisco a fare muro,quando sotto il profilo civilistico si era giunti da poco a un definitivo sdoganamento.
Tra l'altro,negli ultimi tempi si era notato un sempre minor ricorso a strutture create all'estero,in funzione della raggiunta maggiore affidabilità degli atti di trust stipulati in Italia: ora,invece,l'indicazione delle Entrate sospingerà di nuovo coloro che abbiano patrimoni mobiliari da "sistemare" a cercare soluzioni altrove.
L'interpretazione dell'Agenzia è fortemente censurabile per una pluralità di ragioni:
• l'applicazione dell'imposta di donazione presuppone un incremento del patrimonio del beneficiario dell'atto gratuito. Il trustee non mostra,invece, alcuna capacità contributiva quando diviene titolare dei beni in trust e un'interpretazione della norma dalla quale derivi tassazione in assenza di capacità contributiva è costituzionalmente insostenibile;
• l'imposta di donazione articola franchigie
e aliquote a seconda del minore o maggior grado di parentela tra donante e donatario, due soggetti evidentemente legati da vincoli affettivi. Per il trasferimento tra disponente e trustee appare irrazionale una tassazione dipendente dall'eventuale rapporto di parentela tra i soggetti;
• l'applicazione dell'imposta di donazione sia al passaggio tra disponente e trustee sia al passaggio tra trustee e beneficiario appare come una duplicazione del carico fiscale su una vicenda sostanzialmente unitaria.
Inoltre,se la disposizione dell'articolo 2,comma 47 del Dl 262/06 dispone l'applicazione dell'imposta di donazione alla «costituzione di vincoli di destinazione » (senza precisare nulla circa il rilievo della presenza di un atto traslativo) non c'è alternativa: o si ritiene che l'imposta si applichi comunque quando si istituisce il vincolo di destinazione ( ecioèvisia o meno un atto traslativo); oppure si ritiene che l'istituzione del vincolo di destinazione sia tassabile solo in quanto questa istituzione coincida con un evento nel quale si manifesta una capacità contributiva.
Ebbene,quella giusta è la seconda soluzione,perché la prima confligge con l'evidente considerazione che porterebbe alla tassazione di un evento dal quale potrebbe non derivare (si pensi,ad esempio, al fondo patrimoniale) una manifestazione di capacità contributiva. Ma, se è così,non ci si può metterea metà strada tra le due soluzioni, come fanno le Entrate quando dicono che non ogni istituzione di vincolo si deve tassare, ma solo quella che si abbia in occasione di un atto traslativo (e con ciò facendo dire alla legge quel che essa non dice).
Invero,ciò che conta non è l'atto traslativo in sé e per sé, ma l'atto traslativo che manifesti una capacità contributiva del beneficiario: allora non si può legittimamente avere tassazione nel passaggio tra disponente e trustee,ma si deve ritenerla applicabile solo nel passaggio tra trustee e beneficiario del trust.

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