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Immobili, scorporo per il futuro

di Primo Ceppellini

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31 gennaio 2007


Sono tre le risposte che l'agenzia delle Entrate ha fornito ieri a Telefisco sull'ammortamento dei fabbricati. Si tratta di precisazioni che rendono il quadro ancora più completo,dopo le istruzioni diffuse con la circolare 1/E del 2007. In modo particolare va apprezzata la chiarezza con cui sono stati precisati i rapporti tra la nuova norma e il passato.Al fine di evitare dubbi era stato chiesto di chiarire se questa disposizione ha introdotto un principio nuovo ai fini delle imposte suiredditi che in precedenza non esisteva,per cui,fino all'entrata in vigore delle nuove norme,il costo ammortizzabile di un fabbricato strumentale doveva considerarsi quello complessivo e quindi compresivo anche del valore dell'area sottostante.
A conferma di questa teoria venivano evidenziati i seguenti elementi: il dato letterale della norma; l'impostazione della circolare 34/E del 21 novembre 2006 che ha trattato questa disposizione come una novità a tutti gli effetti; la norma transitoria che,in via legislativa,ha attribuito tutti gli ammortamenti effettuati in passato alla parte del fabbricato, implicitamente confermando che in precedenza l'ammortamento riguardava un costo complessivo anche del valore dell'area.
La risposta dell'Agenzia è inequivocabile in quanto chiarisce che queste norme hanno «carattere innovativo e,di conseguenza, non producono alcun effetto sulle quote di ammortamento riferibili all'area già dedotte ».Questa precisazione cancella i dubbi sul fatto che in passato il costo ammortizzabile era quello complessivo, tranquillizzando gli operatori sulla portata della disposizione. Una conclusione diversa avrebbe comportato l'esplosione del contenzioso,tenuto conto che era un comportamento diffuso,riguardante tutte le imprese (peraltro in linea con le norme in vigore),quello di ammortizzare, fino al 2005,l'intero costo del fabbricato strumentale, comprendendo nel valore ammortizzabile anche il costo dell'area sottostante.
A questo punto sarà molto importante che la risposta venga ripresa in una circolare al fine di evitare dubbi e perplessità. Si ricorda infatti che,in passato,in occasione di Telefisco,proprio una risposta relativa al quadro EC del modello di dichiarazione sull'ammortamento dei fabbricati aveva creato molta confusione, poi accentuata dal fatto che la riposta non furecepita nella circolare definitiva. Dovremmo essere davvero a un passo dal mettere la parola fine su questo aspetto.
Le altre risposte sull'ammortamento dei fabbricati hanno chiarito i seguenti aspetti:
• con riferimento all'irrilevanza dei costi incrementativi capitalizzati nonché delle rivalutazioni effettuate,le quali sono riferibili solo al valore del fabbricatoe non anche a quello dell'area,si è chiarito che la disposizione trova applicazione anche per gli acquisti effettuati dopo il periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006.Quindi,anche in tali ipotesi occorrerà,in sede di scorporo, applicare le percentuali forfettarie per determinare la quota riferibileall'area (non ammortizzabile) su un valore di riferimento non comprensivo delle eventuali spese portate a incremento del valore dell'immobile. La risposta dell'Agenzia contiene anche un esempio che riguarda il caso di un immobile acquistato nel 2007 sul quale sono state effettuate spese incrementative nello stesso anno. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili del fabbricato si ritiene che «occorrerà fare riferimento al valore complessivo al momento dell'acquisto, che,ovviamente, non è comprensivo delle predette spese incrementative »; riguardo la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza
realizzata in occasione della cessione del bene è stato chiarito che la plus/minus valenza sarà unica e quindi non si genereranno al momento della cessione due risultati differenziali,uno riferito alla parte terreno e l'altro riguardante la parte fabbricato. L'Agenzia ha ritenuto più in linea con il dato letterale della norma la soluzione di determinare un unico risultato in quanto si prevede che la disposizione vale solo «ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili ».

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