Alcuni dubbi operativi sulla disciplina delle società di comodo hanno trovato risposta da parte dell'agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2007.
Calcolo e partecipazioni Pex
Per effettuare il test di verifica dell'operatività,occorre considerare anche le partecipazioni che hanno i requisiti per beneficiare della Pex in caso di vendita. L'articolo 30 della legge 724/94,circa i beni ai quali applicare i coefficienti per il calcolo deiricavi e dei proventi minimi, indica tutti quelli elencati nell'articolo 85,comma 1,lettere c) d) ed e) del Tuir. Quindi devono ritenersi interessate al calcolo tutte le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, indipendentemente dal trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla loro eventuale cessione. Questa risposta è in linea anche con la circolare 13 febbraio 2006 n. 6/E,paragrafo 7.8.
Calcolo della media
Se nel triennio di riferimento vi sono periodi di imposta nei quali la società non era considerata di comodo,i dati vanno comunque considerati ai fini del calcolo della media triennale per i periodi successivi. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 724/94 richiede che i valori da utilizzare per il calcolo dell'operatività siano determinati come media delle risultanze «dell'esercizio e dei due precedenti »,senza operare alcuna esclusione o specificazione. Pertanto, i dati dei periodi di non applicazione della disciplina vanno normalmente considerati ai fini dei calcoli,sia che si tratti di esclusione legale (per esempio, primo periodo di imposta) sia che sitrattidi esclusione per accoglimento dell'interpello.
Credito Iva
Una buona notizia è rappresentata dalla lettura della norma che fa decadere dalla possibilità di riportare il credito Iva nel caso in cui la società non raggiunga i livelli richiesti di ricavi e di volume d'affari minimo per un triennio consecutivo. Le Entrate ribadiscono che il comma 16 dell'articolo 36 del Dl 223/06 prevede che le disposizioni si applicano«a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore»del decreto medesimo e conclude che il periodo triennale di osservazione decorre dall'esercizio di prima applicazione delle nuove disposizioni. In sostanza,per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l'anno solare, la disposizione limitante opererà per la prima volta nel periodo 2008,a condizione che la società sia risultata di comodo per tale periodo e per i due precedenti.
Scioglimento e trasformazione
Questo aspetto rappresenta un nodo critico nella valutazione di convenienza da parte delle società che decidessero di ricorrere alla procedura agevolata. La risposta delle Entrate prende in considerazione due aspetti:
• in caso di assegnazione aisoci, dato che l'operazione non è considerata cessione ai fini Iva,per la società si rende obbligatorio procedere alla rettifica della detrazione prevista dall'articolo 19 bis2 del Dpr 633/72;
• in caso di trasformazione, l'operazione si qualifica come destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio di impresa,e quindi deve essere assoggettata a Iva nei modi ordinari.
Queste conclusioni,anche se penalizzanti per i contribuenti, sono in linea con il tenore letterale della legge. Tuttavia, le conseguenze sugli operatori sono talmente pesanti da rendere in molti caso privo di interesse l'istituto agevolativo. È vero infatti che queste conclusioni valevano anche per agevolazioni del passato,ma non si può non sottolineare che la norma attuale ha elevato l'imposta sostitutiva dal 10 al 25 per cento.
Di fatto,l'assegnazione rimane interessante solo quando non opera l'obbligo di rettifica, e quindi in presenza dibeni peri quali l'imposta non è stata detratta o per i quali è terminato il periodo di monitoraggio ai fini della rettifica stessa.