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La congruità non dà una copertura piena

di Dario Deotto

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1 febbraio 2007

La congruità non dà una copertura piena ai contribuenti. Sul sito dell'agenzia delle Entrate sono apparse, oltre a quelle fornite a Telefisco 2007, anche altre risposte in relazione al tema degli studi di settore. Tra le indicazioni più rilevanti, quelle riguardanti la copertura dagli accertamenti analitici-induttivi per chi è congruo, prevista dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 146/1998. Alcune di queste puntualizzazioni confermano, peraltro, indirettamente quanto riportato nell'articolo a fianco.
L'inibizione dagli accertamenti analitici-induttivi fino al 40% dei ricavi dichiarati, con il limite massimo di 50.000 euro, per chi risulta allineato rispetto alle risultanze di Gerico, non costituisce una vera e propria franchigia. In sostanza, se le risultanze dell'accertamento analitico-induttivo, effettuato nei confronti di un soggetto congruo, sono pari a 52.000 euro di ricavi non dichiarati, il Fisco potrà esperire l'accertamento per l'intero importo. L'Agenzia afferma, infatti, che la copertura, fino al 40% dei ricavi dichiarati con il limite quantitativo massimo di 50.000 euro, riguarda gli accertamenti basati su presunzioni semplici, purchè queste risultino gravi, precise e concordanti.
La nuova disposizione prevista dalla Finanziaria 2007 stabilisce che, quando il Fisco risulta legittimato a effettuare questi accertamenti (perché le risultanze portano a superare i limiti percentuali e quantitativi previsti) dovrà spiegare nelle motivazioni dell'atto perché gli studi di settore risultano inadeguati a stimare correttamente i ricavi del contribuente. Questo, indirettamente, conferma che il legislatore considera gli studi di settore come presunzioni semplici, visto che per gli accertamenti basati sullo stesso tipo di presunzioni devono essere motivate le ragioni per le quali si disattendono gli studi.
Altro chiarimento riguarda le cause di esclusione. Il verificarsi della prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti, che non determina più causa di esclusione dagli studi, si ha, per esempio, nel caso di inizio dell'attività derivante da acquisto di azienda, donazione o successione d'azienda, trasformazione, scissione e fusione.

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