I nuovi indicatori rileveranno sui risultati di Gerico. Nulla è mutato per quanto concerne la valenza presuntiva degli studi di settore.
Sono queste le affermazioni di maggiore rilievo fatte dall'Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2007 in relazione alla tematica degli studi di settore.
Indicatori
È stato precisato che i nuovi indicatori (sia quelli di coerenza, che entreranno in vigore progressivamente dal 2007, che quelli di normalità economica, che entrano in vigore già dal periodo d'imposta 2006) incideranno direttamente sul calcolo degli studi di settore effettuato da Gerico, nel senso che un'eventuale incoerenza rispetto a questi indicatori determinerà una maggiore stima del ricavo o del compenso attribuibile al contribuente. In sostanza, quando si verifica un'incoerenza rispetto ai nuovi indici, accadrà che sia l'ammontare dei ricavi "minimi" che quello dei ricavi "puntuali" richiesti da Gerico verranno maggiorati.
Queste affermazioni determinano conseguentemente delle ricadute sulla valenza presuntiva dei nuovi indicatori. Agendo direttamente sui ricavi o compensi richiesti dal programma Gerico, si può tranquillamente affermare che i nuovi indicatori non rappresentano affatto quelle gravi incongruenze richieste dall'articolo 62-sexies, comma 3, del Decreto legge 331/1993 per legittimare l'accertamento da studi.
La presunzione degli studi
Come già anticipato nella risposta all'interrogazione parlamentare del 17 gennaio 2007, anche a Telefisco è stato precisato che la nuova previsione introdotta all'articolo 10 della legge 146/1998, con la quale si vuole stabilire che l'accertamento basato sugli studi è effettuabile qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore a quelli richiesti da Gerico, non ha mutato il quadro normativo di riferimento. È stato sottolineato dall'Agenzia che, con l'intervento della Finanziaria 2007, non è stata alterata la ratio che è posta a base dell'accertamento da studi di settore né è mutata l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria sulla valenza della presunzione che legittima gli studi.
Nelle risposte date a Telefisco è stato precisato che la norma introdotta con la Finanziaria 2007 ribadisce la validità probatoria degli studi quale presunzione relativa, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Quest'ultima è un'affermazione che non si comprende. Nel codice civile esistono le presunzioni legali (articolo 2728), le quali possono essere relative o assolute, a seconda che sia concessa o meno la possibilità di fornire la prova contraria, e le presunzioni semplici (articolo 2729), le quali devono essere dotate di gravità, precisione e concordanza. Non si comprende esattamente cosa voglia dire l'amministrazione finanziaria parlando di presunzione relativa, munita dei requisiti di gravità, precisione concordanza. Se, tuttavia, si citano quest'ultimi requisiti vuol dire che anche l'Agenzia conferma che la presunzione basata su Gerico rappresenta una presunzione semplice, come peraltro la giurisprudenza ha fin qui avuto modo di stabilire.
Cambio attività
Un altro chiarimento riguarda la modifica alla causa di esclusione dagli studi di settore, quando si verifica inizio o cessazione dell'attività. Con la Finanziaria 2007 è stato stabilito che tale causa di esclusione non trova applicazione (già con Unico 2007) quando un soggetto cessa l'attività e ne riapre un'altra entro sei mesi. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che quest'ultima situazione si verifica quando l'attività che inizia presenta caratteri di omogeneità rispetto a quella preesistente. Il requisito dell'omogeneità si realizza, secondo l'Agenzia, quando le attività sono contraddistinte da uno stesso codice ovvero i codici sono compresi nel medesimo studio di settore.