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Rca, parte l'indennizzo diretto

di Rossella Cadeo e Matteo Prioschi

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29 gennaio 2007

Ancora tre giorni e poi la Rca dovrà fare i conti con l'indennizzo diretto. Una rivoluzione che dovrebbe garantire tempi di risarcimento inferiori, un calo del costo dei sinistri (la media è di 3.600 euro per i soli danni a cose) e, a catena, una riduzione dei premi. Per ora i prezzi Rca restano in stand by: le compagnie non hanno variazioni in programma da segnalare, tanto più che gli interventi tendono a concentrarsi in estate, per una vecchia consuetudine che risale a prima della liberalizzazione delle tariffe (avvenuta nel luglio 2004).
Con l'introduzione dell'indennizzo diretto sono in molti ad attendersi un contenimento dei premi (70-80 euro a polizza per Adusbef e Federconsumatori, un 10% in meno per Altroconsumo). Ma si tratta di aspettative sul lungo periodo: nelle prime settimane si dovrà prendere confidenza con la nuova procedura - secondo cui per il risarcimento ci si deve rivolgere alla propria compagnia - e con i casi ai quali si può applicare. A questo proposito l'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione ha messo a punto una brochure informativa, ma come sottolinea Vittorio Verdone, direttore assicurazioni auto, distribuzione e consumatori «i tempi stretti condizionano la partenza e un periodo di 3-4 mesi in più sarebbe stato opportuno perché far partire il sistema con un livello di efficienza superiore». Le compagnie, comunque, sono pronte a fornire l'assistenza informativa e materiale ai propri clienti come previsto dalla normativa.

Quando si applica
L'indennizzo diretto si applica a fronte di un incidente avvenuto tra due veicoli identificati e assicurati e a patto che i conducenti abbiano riportato solo lesioni lievi, cioè con invalidità permanente fino a 9 punti, secondo la tabella del decreto del ministero della Salute del 3 luglio 2003; in tutti gli altri casi (il 10% dei sinistri) si segue la via ordinaria. I trasportati danneggiati devono invece rivolgersi all'assicurazione del mezzo di trasporto sul quale stavano viaggiando.

Le informazioni da fornire
Nell'inoltro della richiesta di risarcimento va fornita una serie di dati (si veda il grafico in pagina). L'utilizzo del modulo blu - quello per la constatazione amichevole già in vigore in passato - è ancor più raccomandabile dal prossimo mese perché una volta compilato contiene gran parte dei dati necessari alla compagnia e perché se sottoscritto dai due conducenti consente di dimezzare il tempo minimo di indennizzo.
Valutato il caso, la compagnia - entro 30, 60 o 90 giorni a seconda che il modulo blu sia firmato da entrambi i conducenti, da uno solo o ci siano lesioni lievi - farà sapere qual è la propria offerta (o i motivi per i quali ritiene di non farne). Quindi procederà al pagamento: entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'assicurato (o anche della non accettazione, nel qual caso il versamento potrà essere una sorta di acconto). Può essere proposta anche la riparazione del veicolo presso un'officina convenzionata, ma la polizza Rca sottoscritta deve contemplarlo (una clausola che può permettere all'assicurato di ottenere una riduzione del premio).
I tempi sono destinati ad allungarsi in presenza di lesioni al conducente, poiché è stato stabilito che decorrano da quando la compagnia è in possesso di tutte le informazioni necessarie e come precisa Vittorio Verdone «la normativa prevede giustamente che ci sia la necessità, su questa tipologia di danno, che si consolidi la situazione». Per una più rapida conclusione della pratica sarà comunque utile la collaborazione tra danneggiato e compagnia.

Chi vuole evitare il malus
L'indennizzo diretto complica invece la procedura da seguire nel caso in cui un assicurato responsabile anche parzialmente di un sinistro, voglia avvalersi della possibilità di evitare la retrocessione di classe rimborsando il danno. Poiché le compagnie non possono scambiarsi informazioni sull'importo dei sinistri, l'assicurato dovrà rivolgersi alla Consap (anche tramite l'agenzia) che gestisce la «stanza di compensazione». «Una procedura che rallenta l'esercizio del diritto - sottolinea Verdone - anche perché di solito questa opzione è esercitata dall'assicurato in occasione della scadenza del contratto».

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