Entra in vigore oggi il sistema del risarcimento diretto, che "ribalta" le consuete procedure dell'assicurazione Rc auto: per gli incidenti avvenuti a partire dalla scorsa mezzanotte, il danneggiato dovrà rivolgersi alla propria compagnia, che provvederà alla liquidazione. Il nuovo sistema non si applicherà a tutti i sinistri, ma solo a quelli più "semplici" (si veda la scheda a sinistra), che comunque si stima ammontino a circa il 90% del totale; per glialtri resta in vigore la procedura tradizionale. Le nuove regole sono state introdotte dal Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/05) per contenere i costi delle liquidazioni e, di conseguenza, i rincari tariffari per gli assicurati; ma avvocati e periti sono fortemente critici.
Il risarcimento diretto è stato istituito dal precedente Governo, all'interno del Codice delle assicurazioni (articoli 149 e 150), varato nel settembre 2005. Si arriva all'entrata in vigore solo ora perché ci sono state molte discussioni sul regolamento di attuazione, emanato solo nel luglio scorso (Dpr 254/06).
Il nuovo sistema prevede che chi viene coinvolto in un incidente "semplice" e ritiene di avere ragione deve presentare richiesta di risarcimento alla compagnia con la quale è assicurato. L'istanza deve contenere tutta una serie di informazioni sul sinistro e su chi vi è stato coinvolto; è consigliabile utilizzare il tradizionale "modulo blu", che le elenca tutte.
La compagnia dovrà dare al cliente tutta l'assistenza tecnica e informativa necessaria, attribuire le responsabilità del sinistro, valutare il danno e comunicare la propria offerta di risarcimento. Se il danneggiato accetta, la pratica si chiude senza che siano dovuti compensi per consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato; l'unica eccezione è prevista in caso di lesioni alla persona, quando è ammesso il compenso del medico legale.
Questa limitazione mira chiaramente a tagliare i costi dei risarcimenti. Ma avvocati e periti hanno più volte protestato, affermando che ciò comporta una riduzione dei diritti del danneggiato, lasciato in balìa delle decisioni delle compagnie. Va comunque precisato che il danneggiato resta libero di non accettare l'offerta della compagnia e iniziare un'azione legale.
La compagnia che risarcisce il proprio danneggiato viene rimborsata non direttamente da quella della controparte (cui è vietato conoscere l'entità dell'indennizzo), ma da una «stanza di compensazione» tra le varie imprese. Il rimborso avviene erogando una cifra fissa (si veda l'analisi pubblicata sul Sole24 Ore del Lunedì del 29 gennaio).
Il Dpr 254/06 prevede anche la possibilità che i contratti Rc contengano il risarcimento in forma specifica (si veda ancora la scheda a sinistra), ma solo se indicano la percentuale di sconto riservata al cliente rispetto alla tariffa standard.