Una norma contenuta nel regolamento che disciplina il risarcimento diretto nella Rca (Dpr 254/2006) impone alle imprese di assicurazioni di «fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno». Se prima l'assicuratore poteva limitarsi a dare qualche indicazione in via "amichevole" al suo cliente danneggiato, ora quest'assistenza è espressamente prevista in «adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede»: connotazione, questa, che assume rilevanza particolare anche ai fini delle responsabilità derivanti da un mancato o non corretto adempimento.
La dottrina prevalente ritiene infatti che l'inadempimento dell'obbligo della buona fede generi responsabilità contrattuale, anche se la fonte di tale obbligo è legale, con conseguente diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti dall'assicurato in conseguenza di una assistenza errata o incompleta.
Il dovere
L'assistenza cui ha diritto l'assicurato/danneggiato comprende «il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione». Le compagnie di assicurazione, in pratica, nel ricevere una richiesta di risarcimento, debbono fornire ai loro assicurati informazioni esaurienti e suggerire anche eventuali integrazione di tale richiesta se incompleta, al fine di consentire all'assicurato di conoscere pienamente e correttamente la reale consistenza, sotto ogni profilo, del suo diritto al risarcimento per i danni subiti al veicolo e per quelli conseguenti al suo mancato utilizzo, per i danni alle cose trasportate e per lesioni lievi alla persona del conducente. Dovranno inoltre essere illustrati i criteri di attribuzione della responsabilità contenuti nell'allegato A del Dpr 18 luglio 2006 con il quale è regolamentata l'attuazione del sistema di risarcimento diretto.
Menomazioni
Particolarmente impegnativa è l'informativa che deve essere data all'assicurato/danneggiato in caso di danni alla persona di lieve entità, che abbiano, cioè, causato «menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra uno e nove punti di invalidità». In questo caso dovranno essere chiaramente illustrate tutte le componenti di tale danno, nelle voci risarcibili di danno patrimoniale, morale, biologico temporaneo e permanente e i relativi riferimenti normativi (articolo 139 del Codice delle assicurazioni, decreto del ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2006 che contiene l'ultimo aggiornamento dei valori economici del punto di invalidità permanente e di un giorno di inabilità temporanea assoluta, decreto del ministero della Salute 3 luglio 2003 contenente la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica tra 1 e 9 punti di invalidità). Dovrà poi essere chiarito che possono essere riconosciute, con la liquidazione del danno alla persona, le spese sostenute dall'assicurato/danneggiato per un'eventuale consulenza medico-legale.
La consulenza legale
Dopo aver assegnato all'assicuratore l'obbligo e la responsabilità di fornire all'assicurato/danneggiato una informativa esauriente e un supporto tecnico nell'attivazione della procedura di risarcimento, la norma dispone che in caso di accettazione da parte del danneggiato della somma proposta dalla compagnia, su tali importi non sono dovuti compensi per consulenze professionali legali o peritali. La disposizione - che fa discutere molto il mondo professionale legato alla infortunistica stradale - si pone come scopo l'eliminazione dal costo dei risarcimenti di questa componente (che oggi grava per circa il 10%) nell'ottica di conseguire, anche con questa misura, un contenimento dei costi dell'assicurazione Rca.
I numeri
90%
Incidenti auto
Stima dei sinistri trattabili con l'indennizzo diretto
3.668 €
Costo medio
Sinistri nel 2006 (danni a cose)
3,6 milioni
Sinistri pagati o riservati
Totale 2005 (dati Isvap)