Iva detraibile anche per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande erogate nei giorni immediatamente precedenti e successivi allo svolgimento dei convegni. L'agenzia delle Entrate, con le risposte date ieri in occasione di Telefisco, ha fornito la propria interpretazione della disposizione introdotta dalla Finanziaria 2007 che ha parzialmente derogato all'indetraibilità oggettiva riportata nell'articolo 19-bis1, lettera e) del Dpr 633/72. Con la nuova disposizione sono in parte superate le precisazioni che l'agenzia delle Entrate (risoluzione n. 168/E del 4 giugno 2002) aveva fornito a una società che organizzava convegni per conto della propria clientela inglobando, nel servizio, anche le prestazioni alberghiere e di ristorazione.
Il turismo congressuale
L'articolo 1, comma 304 della Finanziaria 2007 ha dato la possibilità di detrarre l'Iva sulle prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento.
La disposizione è stata introdotta anche per recuperare una larga fetta di turismo congressuale che veniva dirottato in altri Paesi europei (come la Spagna che già prevede una disposizione analoga). La norma stabilisce per il 2007 una detrazione ridotta al 50%, mentre dal 1° gennaio 2008 sarà consentita una detrazione integrale del 100 per cento.
La formulazione letterale della norma aveva subito suscitato perplessità. Infatti la nuova disposizione legislativa rimuove i limiti alla detrazione delle prestazioni di ristorazione e alloggio «erogate nei giorni di svolgimento» dei congressi. Stando alla lettera della norma, in caso di un convegno fissato per il mattino, non sarebbe stato possibile detrarre la prestazione di alloggio o ristorazione fornita la sera precedente o, viceversa, in caso di un convegno fissato per la sera non sarebbe stato possibile detrarre le spese relative al giorno successivo.
L'indicazione dell'Agenzia
Con la risposta data nel corso di Telefisco, le Entrate hanno interpretato estensivamente la disposizione. Secondo l'Agenzia, infatti, la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2007, riferendosi alle prestazioni erogate nei giorni di svolgimento dei convegni, intende permettere la detrazione dell'Iva assolta con riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione strettamente inerenti e necessarie ai fini della partecipazione alle attività congressuali anche «nel caso in cui l'organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio dei partecipanti possono rendere necessario sostenere tali spese nel giorno immediatamente antecedente al suo svolgimento o nel periodo immediatamente successivo».
L'Agenzia, quindi, ha ritenuto che possono usufruire della detrazione dell'imposta non solo le spese per le prestazioni alberghiere e di ristorazione che sono erogate nei giorni di svolgimento dell'evento ma anche le spese, relative agli stessi servizi, il cui sostenimento è comunque necessario per la partecipazione ai congressi. Nell'ottica di una futura evoluzione normativa, per agevolare maggiormente il turismo congressuale, sarebbe, in ogni caso, opportuno rimuovere i limiti alla detrazione per l'Iva relativa al trasporto di persone, ancora indetraibile.
I soggetti esteri
La nuova normativa, rimuovendo limiti alla detrazione, è particolarmente interessante anche per i contribuenti esteri, soggetti passivi di imposta, che partecipano a convegni organizzati in Italia e che, in base all'articolo 38-ter del Dpr 633/72, possono chiedere il rimborso dell'Iva italiana pagata agli organizzatori. Anche gli organizzatori esteri saranno maggiormente invogliati a organizzare convegni in Italia, mentre prima preferivano altri Paesi europei.