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Iva auto, penalizzata la vendita

di Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi

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20 marzo 2007


Meno di un mese per l'invio delle domande di rimborso sull'Iva delle auto (la scadenza fissata il 15 aprile slitta per festività al 16). Eppure solo ieri il sito dell'agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva delle specifiche tecniche per l'invio telematico dell'istanza di rimborso forfettario (provvedimento del direttore dell'Agenzia del 16 marzo). D'altra parte, percentuali di recupero (il 35% per l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca; il 40% per gli altri settori) e modello dell'istanza sono stati resi noti il 22 febbraio, con un ritardo di oltre un mese e mezzo rispetto al termine fissato dal decreto legge 258/06.

Ma i contribuenti, per ottenere il rimborso Iva, non devono solo fare i conti con tempi molto stretti. L'amministrazione, infatti, obbliga a calcoli laboriosi per determinare la differenza fra il credito Iva e la maggiore imposta ai fini Irpef, Irpeg e Iva. E si stima che, alla fine, le somme rimborsate saranno inferiori a quanto preventivato dopo la sentenza della Corte Ue del 14 settembre 2006 (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). Non solo per il recupero di imponibile a tassazione Irpef, Irpeg e Irap, ma anche perché molti contribuenti desisteranno dalla domanda di rimborso.

Un punto da chiarire riguarda il trattamento delle cessioni di veicoli avvenute nel periodo 1° gennaio 2003-13 settembre 2006 relative a beni acquistati fino al 2002. In considerazione del fatto che per questi beni non compete alcun rimborso d'imposta (ancorché la fattura sia materialmente registrata successivamente al 1° gennaio 2003) si deve ritenere che non sussista l'obbligo di rideterminare il valore dell'Iva sulle cessioni effettuate nel periodo. In questo senso sembra deporre la lettura del provvedimento del 22 febbraio 2007 (punto 4) che prevede la variazione d'imposta sulle cessioni in relazione ai veicoli per i quali è stata presentata l'istanza. Il provvedimento del 22 febbraio comporta effetti penalizzanti per l'integrale assoggettamento a Iva del corrispettivo di cessione dell'auto (si vedano le tabelle).

Si potrebbe ritenere che, poiché al momento della vendita le parti avevano concordato un prezzo comprensivo dell'Iva seppure relativa alla sola parte imponibile (in genere il 10%), per determinare l'Iva sulla parte allora esentata si dovrebbe scorporare l'imposta da questo ammontare e non calcolarla su di essa. Così, per esempio, su un corrispettivo di 25mila euro: 22.058,80 (quota fuori campo Iva); 2.451 (quota imponibile al 20%) e 490,20 (Iva 20% sulla parte imponibile).

La variazione in aumento a seguito di cessione da indicare nel modello potrebbe essere pari allo scorporo dell'Iva al 20% sulla quota allora fuori campo (3.676,47). Senonché il provvedimento del 22 febbraio non sembra lasciare spazio a una tale interpretazione poiché impone di effettuare una «... variazione in aumento ... assumendo come base imponibile l'intero corrispettivo pattuito». Riprendendo i dati dell'esempio andrebbe applicato il 20% su 22.058,80 (il recupero di imposta sarebbe pari a 4.411,76).

La prova di convenienza
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