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Rottamazione auto, ecco tutte le novità della circolare dell’Aci

di Nicoletta Cottone

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12 marzo 2007

Raffica di chiarimenti sulla rottamazione prevista dalla Finanziaria per il 2007. Con una circolare l’Aci ha reso noti i chiarimenti del ministero dell’Economia sull’applicazione degli ecoincentivi. Fra le novità di rilievo il beneficio rottamazione spetta anche al locatario che rottama una vettura intestata a proprio nome o a nome di un familiare e sale su una nuova vettura acquistata in leasing. Ecoincentivi possibili per la persona giuridica a fronte della medesima intestazione del veicolo rottamato e di quello acquistato. Semaforo rosso, invece, se un socio, un amministratore o il sindaco di una società acquista a proprio nome un veicolo nuovo rottamando un veicolo intestato alla società. Allo stesso modo non ha diritto all’incentivo la società che demolisce un veicolo intestato a una persona fisica della società. Precisazioni sono giunte anche sulla possibilità di sommare i benefici concessi dalla Finanziaria e sul limite di emissioni del veicolo a cui fare riferimento: il limite da considerare è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato nella carta di circolazione. Chiarimenti anche sulla possibilità di beneficiare degli incentivi per gli eredi e sulla demolizione del veicolo anteriore all’acquisto della vettura nuova. Confermato che i veicoli cosiddetti «chilometri zero» e quelli fiscalmente «nuovi» non hanno diritto ai benefici. Ecco nel dettaglio i chiarimenti dell'Aci.

Aiuti de minimis. La persona fisica o giuridica che acquista un veicolo per attività di impresa è tenuto a osservare il limite massimo delle agevolazioni fruibili in un triennio oltre il quale le stesse si trasformano in aiuti di Stato (attualmente 200mila euro). Si è, quindi, tenuti a presentare al Pra una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti il rispetto della regola di aiuti de minimis.

Atto di acquisto. Il titolo per poter dimostrare la data di acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o qualsiasi atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e in grado di comprovare l’effettivo acquisto del veicolo. La documentazione si presenta in fotocopia al Pra per consentire, nella fase di verifica, l’associazione fra il veicolo acquistato e quello demolito.

Autoveicoli esclusi dagli ecoincentivi. Non rientrano nelle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007 i veicoli cosiddetti «chilometri zero», né i cosiddetti veicoli fiscalmente «nuovi» che, essendo già immatricolati, sono nuovi solo ai fini fiscali dell’applicazione dell’Iva.

Consegna del certificato di rottamazione. L’impossibilità di produrre copia del certificato di rottamazione all’atto di immatricolazione/iscrizione del veicolo non è causa ostativa al godimento dei benefici. In caso di mancata consegna del certificato di rottamazione allegato alle formalità di iscrizione del veicolo nuovo è necessario che venga annotata negli archivi del Pra l’avvenuta cessazione della circolazione e venga rilasciato il certificato di radiazione. Il concessionario deve conservare copia del certificato di radiazione del veicolo. Non è, invece, assolutamente possibile presentare una autocertificazione attestante la rottamazione.

Cointestazione. Spettano i benefici in caso di acquisto di un veicolo nuovo da cointestare a due soggetti a fronte della rottamazione di un veicolo intestato solo a uno dei soggetti o a un familiare convivente di uno dei nuovi intestatari (occorre presentare lo stato di famiglia). Il bonus spetta anche se viene consegnato per la rottamazione un veicolo intestato a due o più persone non legate da rapporto di familiarità e ne viene acquistato uno nuovo intestato a uno solo dei soggetti o a un familiare convivente con uno di loro. Gli altri contestatari dei veicolo da demolire dovranno sottoscrivere una dichiarazione di consenso corredata dalla fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori.

Demolizione anteriore alla data di acquisto del veicolo nuovo. Spettano i benefici anche in caso di demolizione del veicolo anteriore alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo patto che la rottamazione e l’acquisto del veicolo siano stati effettuati tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007, arco di tempo previsto dalla Finanziaria per il 2007.

Demolizione posteriore all’acquisto del veicolo nuovo. Per le formalità di radiazione effettuate in data successiva all’acquisto del veicolo nuovo si conferma che la consegna del veicolo al rottamatore e la radiazione al Pra deve essere effettuata entro 15 giorni decorrenti dalla data di consegna del veicolo nuovo (tale data sarà di dichiarata dall’acquirente con apposito modulo).

Eredi. L’erede che rottama un veicolo intestato a un soggetto deceduto può beneficiare degli ecoincentivi, in quanto subentra in tutti i diritti e gli obblighi del de cuius. Le agevolazioni per la rottamazione di un veicolo in cambio dell’acquisto di un nuovo veicolo possono essere concesse per successioni aperte dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, mentre potranno beneficiare del contributo per la rottamazione di un veicolo Euro 0 o Euro 1 senza sostituzione le successioni aperte dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007. L’incentivo spetta nel caso di rottamazione per riacquisto di un veicolo nuovo, sia nella rottamazione senza sostituzione. Per provare il proprio diritto è necessario produrre al Pra una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione ai sensi del Dpr 445/2000 che attesti la qualità di erede e la data dell’avvenuto decesso. In alternativa può essere presentato in fotocopia l’atto di accettazione dell’eredità. I benefici spettano anche qualora la successione non sia stata chiusa e vi siano più eredi. In presenza di più eredi, però, uno solo può godere dei benefici dietro consenso degli altri aventi diritto: è necessario, in questo caso, allegare alla formalità di radiazione una dichiarazione di consenso alla richiesta di agevolazione sottoscritta dagli altri eredi, corredata dalla fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Se gli eredi che cointestano il veicolo sono più di uno, il beneficio è ripartito.

Leasing. I locatari, rottamando un veicolo loro intestato o intestato a un loro convivente, possono usufruire delle agevolazioni per la rottamazione di autovetture o autoveicoli Euro 0 o Euro 1 con riacquisto di autovetture nuove Euro 4 o Euro 5 (che per ora ancora non sono sul mercato), per la rottamazione di autocarri euro 0 o Euro 1 e riacquisto di veicoli nuovi di minore impatto ambientale di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate Euro 4 o Euro 5 o per acquisto di autovetture con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano, Gpl, alimentazione elettrica o a idrogeno (1.500 euro ai quali si aggiungono altri 500 euro se le emissioni di Co2 sono inferiori a 120 grammi per chilometro). Il veicolo nuovo sarà intestato alla società di leasing. La dichiarazione sostitutiva del concessionario dovrà indicare i dati identificativi della società di leasing e del locatario.

Prima iscrizione oltre i termini di legge. I benefici non spettano in caso di acquisto di un nuovo veicolo con rottamazione la cui richiesta di formalità al Pra venga effettuata dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo, prevista dal Dlgs 285/1992. Il termine di 60 giorni rappresenta, infatti, un termine perentorio entro il quale la procedura di iscrizione dei veicoli al Pra deve concludersi.

Rottamazione dei motocicli. Il termine del 31 gennaio 2007 per effettuare gli adempimenti previsti dalla Finanziaria per i motocicli acquistati dal 1° al 31 dicembre 2006 non è un termine perentorio. Il ministero ritiene che del beneficio possano usufruire coloro che radiano al Pra entro il 31 dicembre 2007.

Società che ha variato la denominazione sociale. Se una società cambia la denominazione sociale senza aggiornare questo dato al Pra ed effettua la rottamazione di un veicolo intestato con la vecchia denominazione, acquistandone uno nuovo ha diritto ai benefici purché il cambio di denominazione sia annotato nel registro delle imprese. La variazione è comprovata dal codice fiscale dell’impresa che non muta.

Radiazione effettuata dal proprietario. La rottamazione del veicolo può essere effettuata anche direttamente dal proprietario presso un demolitore autorizzato. In questo caso è necessario produrre al venditore del veicolo nuovo il certificato di rottamazione.

Veicoli con doppia alimentazione. Il ministero dell’Economia ha confermato la somma dei benefici per chi acquista un veicolo nuovo omologato dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia a metano o Gpl, elettrica o a idrogeno se il veicolo acquistato ha emissioni di Co2 inferiori a 120 grammi per chilometro (1.500 euro più 500 euro). Il limite delle emissioni cui fare riferimento è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato e codificato nella carta di circolazione. Per i veicoli con alimentazione solo elettrica o a idrogeno il beneficio si applica nella misura piena di 2mila euro.

Veicoli intestati a persone giuridiche. La persona giuridica può usufruire degli ecoincentivi a fronte della medesima intestazione dei veicoli. Non può, invece, usufruire dei benefici la persona fisica (socio, amministratore, sindaco o titolare di altre cariche nella società) che acquisti un veicolo nuovo mediante la rottamazione di un veicolo intestato alla società. Non ha diritto alle agevolazioni la società che acquista un veicolo nuovo a fronte della rottamazione di un veicolo intestati a persona fisica della società.

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